Art. 6.
                Contributi alle associazioni pro loco
    1.  Le  associazioni  pro  loco  in possesso dei requisiti di cui
all'art. 2,  possono  presentare  richiesta di contributo finanziario
alla Regione per la realizzazione delle proprie attivita'; le istanze
devono  pervenire  alla Regione Piemonte entro il 15 marzo di ciascun
anno.
    2.   I   contributi   sono   concessi  per  la  realizzazione  di
manifestazioni  e iniziative finalizzate a promuovere e pubblicizzare
le risorse turistiche locali e le attivita' del tempo libero.
    3. L'iscrizione all'albo di cui all'art. 4, costituisce titolo di
priorita' in sede di valutazione delle istanze di contributo.
    4.  Agli  stessi  fini sono ritenute prioritarie le iniziative in
coerenza   e   connessione   con  i  programmi  locali,  regionali  e
dell'Unione europea.