Art. 6. Contributi alle associazioni pro loco 1. Le associazioni pro loco in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, possono presentare richiesta di contributo finanziario alla Regione per la realizzazione delle proprie attivita'; le istanze devono pervenire alla Regione Piemonte entro il 15 marzo di ciascun anno. 2. I contributi sono concessi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate a promuovere e pubblicizzare le risorse turistiche locali e le attivita' del tempo libero. 3. L'iscrizione all'albo di cui all'art. 4, costituisce titolo di priorita' in sede di valutazione delle istanze di contributo. 4. Agli stessi fini sono ritenute prioritarie le iniziative in coerenza e connessione con i programmi locali, regionali e dell'Unione europea.