Art. 7.
         Finanziamento del programma di attivita' dell'UNPLI
    1.  La  Regione  concede annualmente un contributo finanziario al
comitato regionale del Piemonte dell'UNFLI.
    2.  Il  contributo  e'  concesso,  nei  limiti dello stanziamento
previsto  nel  bilancio della Regione, sulla base della presentazione
di un programma di attivita' finalizzato a valorizzare il ruolo delle
associazioni   turistiche   pro   loco,  migliorandone  le  capacita'
organizzative  ed  operative,  fornendo  loro  assistenza  tecnica  e
amministrativa  e sostenendone il coordinamento e il collegamento con
le iniziative regionali e i programmi dell'Unione europea.