Art. 7. Finanziamento del programma di attivita' dell'UNPLI 1. La Regione concede annualmente un contributo finanziario al comitato regionale del Piemonte dell'UNFLI. 2. Il contributo e' concesso, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio della Regione, sulla base della presentazione di un programma di attivita' finalizzato a valorizzare il ruolo delle associazioni turistiche pro loco, migliorandone le capacita' organizzative ed operative, fornendo loro assistenza tecnica e amministrativa e sostenendone il coordinamento e il collegamento con le iniziative regionali e i programmi dell'Unione europea.