Art. 8. Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 1 miliardo per il finanziamento dei programmi delle associazioni pro loco e di lire 200 milioni per il finanziamento del programma dell'UNPLI. 2. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1, si provvede mediante istituzione di appositi capitoli aventi le denominazioni "Contributi regionali alle associazioni pro loco per la realizzazione dei programmi di attivita'" e "Contributi all'unione nazionale pro loco d'Italia, comitato regionale del Piemonte, per la realizzazione del programma di attivita'" e mediante riduzione di pari importo del capitolo 15910 del bilancio per l'anno 2000.