Art. 8.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Per  l'attuazione  della  presente  legge  e' autorizzata per
l'anno  2000  la  spesa  di  lire 1 miliardo per il finanziamento dei
programmi  delle  associazioni  pro loco e di lire 200 milioni per il
finanziamento del programma dell'UNPLI.
    2. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1, si provvede
mediante  istituzione  di  appositi  capitoli aventi le denominazioni
"Contributi regionali alle associazioni pro loco per la realizzazione
dei  programmi  di  attivita'" e "Contributi all'unione nazionale pro
loco  d'Italia, comitato regionale del Piemonte, per la realizzazione
del  programma di attivita'" e mediante riduzione di pari importo del
capitolo 15910 del bilancio per l'anno 2000.