Art. 9.
                          Norme abrogative
    1. Sono abrogati:
      a) l'art. 27 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma
dell'organizzazione  turistica.  Ordinamento e deleghe delle funzioni
amministrative  in  materia  di  turismo e industria alberghiera), da
ultimo modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1998,
n. 31;
      b) l'art. 28 della legge regionale n. 12/1987;
      c) il  comma  3-bis dell'art. 38 della legge regionale 12/1987,
aggiunto dalla legge regionale n. 31/1998;
      d) la  legge  regionale  12 giugno  1991, n. 24 (Modifiche alla
legge  regionale  5 marzo  1987,  n.  12 "Riforma dell'organizzazione
turistica.  Ordinamento  e  deleghe  delle funzioni amministrative in
materia di turismo e industria alberghiera");
      e) la legge regionale 11 novembre 1998, n. 31. (Modifiche della
legge  regionale  5 marzo  1987,  n.  12 "Riforma dell'organizzazione
turistica.  Ordinamento  e  deleghe  delle funzioni amministrative in
materia  di  turismo  e industria alberghiera"), da ultimo modificata
dalla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75.