Art. 9. Norme abrogative 1. Sono abrogati: a) l'art. 27 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera), da ultimo modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1998, n. 31; b) l'art. 28 della legge regionale n. 12/1987; c) il comma 3-bis dell'art. 38 della legge regionale 12/1987, aggiunto dalla legge regionale n. 31/1998; d) la legge regionale 12 giugno 1991, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 "Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera"); e) la legge regionale 11 novembre 1998, n. 31. (Modifiche della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 "Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera"), da ultimo modificata dalla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75.