Art. 2.
                             N o m i n e
    1.  Gli  enti  strumentali della Regione, nei quali sono operanti
organismi  consultivi,  con l'entrata in vigore della presente legge,
sono  tenuti a richiedere agli organi regionali delle associazioni di
cui all'art. 1 la nomina di un rappresentante.
    2.  L'UNMS  nomina  il  rappresentante  per  le  tematiche  e  le
problematiche  inerenti l'invalidita' per servizio, l'ANMIL nomina il
rappresentante   per   le   tematiche  e  le  problematiche  inerenti
l'invalidita'  sul  lavoro,  l'ANMIC  nomina il rappresentante per le
tematiche  e  le  problematiche  inerenti l'invalidita' civile, l'ENS
nomina il rappresentante per le tematiche e problematiche inerenti il
sordomutismo,  l'UIC  nomina  il rappresentante per le tematiche e le
problematiche inerenti la cecita'.