Art. 2. N o m i n e 1. Gli enti strumentali della Regione, nei quali sono operanti organismi consultivi, con l'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a richiedere agli organi regionali delle associazioni di cui all'art. 1 la nomina di un rappresentante. 2. L'UNMS nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidita' per servizio, l'ANMIL nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidita' sul lavoro, l'ANMIC nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidita' civile, l'ENS nomina il rappresentante per le tematiche e problematiche inerenti il sordomutismo, l'UIC nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti la cecita'.