Art. 4. Contributi 1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui all'art. 3, concede annualmente contributi in favore dei gruppi e delle associazioni iscritti all'albo regionale di cui all'art. 2: a) per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature musicali fisse e mobili nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile; b) per lo svolgimento dell'attivita' musicale popolare e mediante la realizzazione di spettacoli e concerti bandistici, corali, folcloristici o di altre manifestazioni aventi la stessa natura entro il 30% della spesa ritenuta ammissibile.