Art. 4.
                             Contributi
    1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui
all'art.  3,  concede  annualmente  contributi in favore dei gruppi e
delle associazioni iscritti all'albo regionale di cui all'art. 2:
      a) per  l'acquisto,  il  miglioramento  ed  il completamento di
attrezzature  musicali  fisse  e  mobili nella misura massima del 70%
della spesa ritenuta ammissibile;
      b) per   lo  svolgimento  dell'attivita'  musicale  popolare  e
mediante  la  realizzazione  di  spettacoli  e  concerti  bandistici,
corali,  folcloristici  o  di  altre  manifestazioni aventi la stessa
natura entro il 30% della spesa ritenuta ammissibile.