Art. 5. Adempimenti degli enti operanti nel settore 1. Entro il 15 marzo di ogni anno i gruppi e le associazioni di cui all'art. 2, devono presentare all'assessorato regionale competente apposite domande scritte dalle quali risulti: a) l'esatta denominazione dell'ente, la sede ed il legale rappresentante; b) i programmi di attivita' dell'anno ed eventualmente quelli di valenza pluriennale; c) i preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito nell'art. 4, al fine di valutare le relative ammissibilita' ai contributi.