Art. 5.
             Adempimenti degli enti operanti nel settore
    1.  Entro  il 15 marzo di ogni anno i gruppi e le associazioni di
cui   all'art.   2,   devono   presentare  all'assessorato  regionale
competente apposite domande scritte dalle quali risulti:
      a) l'esatta  denominazione  dell'ente,  la  sede  ed  il legale
rappresentante;
      b) i  programmi  di attivita' dell'anno ed eventualmente quelli
di valenza pluriennale;
      c) i  preventivi  di  spesa articolati secondo quanto stabilito
nell'art.  4,  al  fine  di  valutare  le  relative ammissibilita' ai
contributi.