Art. 6.
                      Adempimenti della Regione
    1. Entro il 30 settembre di ogni anno la giunta regionale approva
il  piano  annuale  di  attribuzione  dei  contributi ai soggetti che
abbiano  presentato  regolare domanda con la richiesta documentazione
di cui all'art. 5.
    2.  Il  contributo  si  intende  finalizzato espressamente ad una
delle voci di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b).
    3.  La  Regione,  attraverso  i  propri  uffici  o delegando tale
incarico  ai  comuni  puo'  svolgere  la  funzione  amministrativa di
controllo e la vigilanza sull'attuazione dei piani e dei programmi.