Art. 6. Adempimenti della Regione 1. Entro il 30 settembre di ogni anno la giunta regionale approva il piano annuale di attribuzione dei contributi ai soggetti che abbiano presentato regolare domanda con la richiesta documentazione di cui all'art. 5. 2. Il contributo si intende finalizzato espressamente ad una delle voci di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b). 3. La Regione, attraverso i propri uffici o delegando tale incarico ai comuni puo' svolgere la funzione amministrativa di controllo e la vigilanza sull'attuazione dei piani e dei programmi.