Art. 7.
               Vincolo di destinazione dei contributi
    1.  I  contributi  di cui alla presente legge sono erogati per le
finalita'  di  cui  all'art.  4,  e non possono essere utilizzati per
altre finalita'.
    2.   I   soggetti   beneficiati,  entro  il  31 luglio  dell'anno
successivo,  devono presentare il rendiconto completo delle attivita'
finanziate,   dal   quale   risulti   anche   ogni  altro  contributo
eventualmente percepito a sostegno dell'attivita' di cui si tratta.