Art. 7. Vincolo di destinazione dei contributi 1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati per le finalita' di cui all'art. 4, e non possono essere utilizzati per altre finalita'. 2. I soggetti beneficiati, entro il 31 luglio dell'anno successivo, devono presentare il rendiconto completo delle attivita' finanziate, dal quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno dell'attivita' di cui si tratta.