Art. 2.
                        D e s t i n a t a r i
    1. Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree
ad  essa  destinate  sono  quelli  appartenenti  alle  specie zoofile
domestiche, comunemente classificati come animali di affezione, ossia
cani,  gatti,  criceti,  uccelli  da gabbia, cavalli sportivi e altri
animali domestici di piccole dimensioni, a condizione che un apposito
certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili
all'uomo  o  denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia
veterinaria.