Art. 4.
                         Inumazione spoglie
    1.  Le  spoglie  di  animali  di  cui  all'art. 2, possono essere
inumate  nelle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali in
conformita'  al  vigente regolamento di polizia veterinaria ovvero in
siti  individuati  in  zona  agricola  o  comunque  giudicati  idonei
dall'autorita' competente.