Art. 4. Inumazione spoglie 1. Le spoglie di animali di cui all'art. 2, possono essere inumate nelle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali in conformita' al vigente regolamento di polizia veterinaria ovvero in siti individuati in zona agricola o comunque giudicati idonei dall'autorita' competente.