Art. 7. Nonne di attuazione 1. Le modalita' tecniche, operative, di previsione del registro delle presenze e le sanzioni sono previste nell'apposito regolamento di cui all'art. 3. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 7 aprile 2000 GHIGO