Art. 7.
                         Nonne di attuazione
    1.  Le  modalita' tecniche, operative, di previsione del registro
delle  presenze e le sanzioni sono previste nell'apposito regolamento
di cui all'art. 3.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 7 aprile 2000
                                GHIGO