Art. 2.
    1.  Le  disposizioni di cui all'art. 1, non si applicano, qualora
il  consiglio  o  la  giunta  regionale,  devono  procedere a nomine,
proposte   di   nomina   e   conferme   che  rivestono  carattere  di
indifferibilita'  ed  urgenza,  e cio' sia disposto con provvedimento
motivato rispettivamente del presidente del consiglio regionale e del
presidente della giunta regionale.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 7 aprile 2000
                                GHIGO