Art. 2. 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, non si applicano, qualora il consiglio o la giunta regionale, devono procedere a nomine, proposte di nomina e conferme che rivestono carattere di indifferibilita' ed urgenza, e cio' sia disposto con provvedimento motivato rispettivamente del presidente del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 7 aprile 2000 GHIGO