Art. 10. Esercizio delle funzioni di direzione 1. Dopo il comma 2 dell'art. 73 della legge regionale n. 31 del 1998 e' inserito il seguente: "2-bis. Nelle more dell'attribuzione delle funzioni di direzione, esse sono comunque esercitate, ivi comprese le funzioni dirigenziali di cui agli articoli 8 e 9, dai dipendenti preposti alle strutture organizzative dell'amministrazione e degli enti ai sensi del previgente ordinamento.".