Art. 10.
                Esercizio delle funzioni di direzione
    1.  Dopo  il comma 2 dell'art. 73 della legge regionale n. 31 del
1998 e' inserito il seguente:
    "2-bis. Nelle more dell'attribuzione delle funzioni di direzione,
esse  sono comunque esercitate, ivi comprese le funzioni dirigenziali
di  cui  agli  articoli 8 e 9, dai dipendenti preposti alle strutture
organizzative   dell'amministrazione   e  degli  enti  ai  sensi  del
previgente ordinamento.".