Art. 13.
                 Prima costituzione della dirigenza
    1.  Nella  lettera  a)  del  comma  2  dell'art.  77  della legge
regionale  n.  31 del 1998 dopo le parole "nella fascia apicale dello
stesso  ruolo"  sono  aggiunte  le  parole  ", ovvero nella posizione
corrispondente  a  quella  apicale del ruolo speciale di cui all'art.
106 della legge regionale n. 51 del 1978,".
    2.  Nella  medesima  lettera a) le parole "purche' con decorrenza
non  posteriore  a  tale data, ai sensi del preesistente ordinamento"
sono  sostituite dalle seguenti: "purche' al 31 dicembre 1985 fossero
inquadrati  in  posizione corrispondente alla sesta fascia funzionale
del ruolo unico regionale,".
    3.  Nel comma 3 del medesimo art. sono aggiunte in fine le parole
"e  le funzioni di segretario effettivo dei comitati circoscrizionali
di  controllo esercitate di fatto con incarico del coordinatore o con
decreto del presidente della giunta regionale".
    4. Nel medesimo art. dopo il comma 13, e' inserito il seguente:
    "13-bis. Alla copertura dei posti che si renderanno vacanti nelle
dotazioni   organiche   degli  enti,  per  motivi  diversi  dal  loro
ampliamento,  nei  tre  anni successivi al compimento dei concorsi di
cui  al  comma  11,  si  provvede  prioritariamente  attingendo  alle
graduatorie degli idonei dei citati concorsi.".