Art. 13. Prima costituzione della dirigenza 1. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 77 della legge regionale n. 31 del 1998 dopo le parole "nella fascia apicale dello stesso ruolo" sono aggiunte le parole ", ovvero nella posizione corrispondente a quella apicale del ruolo speciale di cui all'art. 106 della legge regionale n. 51 del 1978,". 2. Nella medesima lettera a) le parole "purche' con decorrenza non posteriore a tale data, ai sensi del preesistente ordinamento" sono sostituite dalle seguenti: "purche' al 31 dicembre 1985 fossero inquadrati in posizione corrispondente alla sesta fascia funzionale del ruolo unico regionale,". 3. Nel comma 3 del medesimo art. sono aggiunte in fine le parole "e le funzioni di segretario effettivo dei comitati circoscrizionali di controllo esercitate di fatto con incarico del coordinatore o con decreto del presidente della giunta regionale". 4. Nel medesimo art. dopo il comma 13, e' inserito il seguente: "13-bis. Alla copertura dei posti che si renderanno vacanti nelle dotazioni organiche degli enti, per motivi diversi dal loro ampliamento, nei tre anni successivi al compimento dei concorsi di cui al comma 11, si provvede prioritariamente attingendo alle graduatorie degli idonei dei citati concorsi.".