Art. 17.
                  Istituzione di stazioni forestali
    1.  Sono  istituite,  in  aggiunta a quelle previste dall'art. 2,
comma terzo, della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, le sedi di
stazione forestale e di vigilanza ambientale nelle isole dell'Asinara
(Porto  Torres)  e  di  La Maddalena, con circoscrizione comprendente
comunque,  rispettivamente,  le  aree  terrestri  e  marine del parco
nazionale    dell'isola    dell'Asinara   e   del   parco   nazionale
dell'arcipelago di La Maddalena.