Art. 17. Istituzione di stazioni forestali 1. Sono istituite, in aggiunta a quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, le sedi di stazione forestale e di vigilanza ambientale nelle isole dell'Asinara (Porto Torres) e di La Maddalena, con circoscrizione comprendente comunque, rispettivamente, le aree terrestri e marine del parco nazionale dell'isola dell'Asinara e del parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena.