Art. 18. Personale comandato dagli enti locali 1. Il personale di ruolo degli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 31 del 1998 prestava servizio da almeno due anni in posizione di comando presso gli uffici dell'amministrazione regionale, esclusi gli uffici di gabinetto del presidente della giunta e degli assessori, e' inquadrato a domanda nel ruolo della medesima amministrazione. 2. La domanda di inquadramento deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. I provvedimenti di inquadramento sono adottati dai competenti organi dell'amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ed hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine di presentazione della medesima. 4. L'inquadramento e' disposto nella qualifica funzionale corrispondente a quella posseduta nell'ente locale di provenienza. Al personale cosi inquadrato compete il trattamento stipendiale iniziale della qualifica, cui deve aggiungersi, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'eventuale salario di anzianita' maturato nell'ente di provenienza. Al medesimo personale e' inoltre conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello determinato ai sensi del presente comma. 5. Gli inquadramenti di cui al presente art. avvengono nel limite dei posti disponibili nella dotazione organica della qualifica di inquadramento. Nel caso in cui le domande superino i posti disponibili, si da' preferenza a coloro che abbiano piu' a lungo prestato servizio in posizione di comando. 6. Sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, e' esclusa l'iscrizione a detto fondo del personale inquadrato ai sensi del presente art..