Art. 18.
                Personale comandato dagli enti locali
    1.  Il  personale  di  ruolo  degli enti locali che, alla data di
entrata  in  vigore  della  legge  regionale  n. 31 del 1998 prestava
servizio da almeno due anni in posizione di comando presso gli uffici
dell'amministrazione  regionale,  esclusi gli uffici di gabinetto del
presidente  della  giunta  e degli assessori, e' inquadrato a domanda
nel ruolo della medesima amministrazione.
    2. La domanda di inquadramento deve essere presentata nel termine
perentorio  di  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
    3.  I provvedimenti di inquadramento sono adottati dai competenti
organi  dell'amministrazione  nel  termine  di  sessanta giorni dalla
presentazione  della  domanda  ed  hanno effetto dal primo giorno del
mese  successivo  a  quello  in cui scade il termine di presentazione
della medesima.
    4.   L'inquadramento   e'  disposto  nella  qualifica  funzionale
corrispondente a quella posseduta nell'ente locale di provenienza. Al
personale cosi inquadrato compete il trattamento stipendiale iniziale
della  qualifica, cui deve aggiungersi, a titolo di assegno personale
non   riassorbibile,   l'eventuale  salario  di  anzianita'  maturato
nell'ente   di   provenienza.   Al   medesimo  personale  e'  inoltre
conservata,  a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale
differenza  fra  il  trattamento  economico  in  godimento  e  quello
determinato ai sensi del presente comma.
    5. Gli inquadramenti di cui al presente art. avvengono nel limite
dei  posti  disponibili  nella  dotazione organica della qualifica di
inquadramento.   Nel   caso  in  cui  le  domande  superino  i  posti
disponibili,  si  da'  preferenza  a  coloro che abbiano piu' a lungo
prestato servizio in posizione di comando.
    6.  Sino  alla  data di entrata in vigore della legge di riordino
del  fondo  per  l'integrazione  del  trattamento  di  quiescenza, di
previdenza    e    di    assistenza    del    personale    dipendente
dall'amministrazione  regionale,  istituito  con la legge regionale 5
maggio  1965,  n.  15,  e'  esclusa  l'iscrizione  a  detto fondo del
personale inquadrato ai sensi del presente art..