Art. 19.
Decorrenza  dell'iscrizione  al  FITQ  di  personale  trasferito alla
                               Regione
    1.  L'iscrizione  a  domanda  del  personale  di cui all'art. 27,
secondo comma, della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, ancorche'
gia'  collocato  in  quiescenza  e iscritto al fondo istituito con la
legge  regionale  n.  15 del 1965, decorre dalla data di acquisizione
del   personale   medesimo   alle   dipendenze   dell'amministrazione
regionale.
    2.  La  regolazione  delle  posizioni contributive correlate alle
iscrizioni di cui al comma 1 e' effettuata, per la quota a carico del
dipendente, con pagamento rateale secondo le modalita' vigenti presso
l'istituto    nazionale    di   previdenza   dei   dipendenti   delle
amministrazioni  pubbliche (INPDAP), calcolato sulle retribuzioni dei
periodi temporali di riferimento.