Art. 19. Decorrenza dell'iscrizione al FITQ di personale trasferito alla Regione 1. L'iscrizione a domanda del personale di cui all'art. 27, secondo comma, della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, ancorche' gia' collocato in quiescenza e iscritto al fondo istituito con la legge regionale n. 15 del 1965, decorre dalla data di acquisizione del personale medesimo alle dipendenze dell'amministrazione regionale. 2. La regolazione delle posizioni contributive correlate alle iscrizioni di cui al comma 1 e' effettuata, per la quota a carico del dipendente, con pagamento rateale secondo le modalita' vigenti presso l'istituto nazionale di previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP), calcolato sulle retribuzioni dei periodi temporali di riferimento.