Art. 2. Competenze dei dirigenti 1. Nell'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 31 del 1998 dopo "comma 3" sono inserite le parole: ", ivi compresa l'applicazione di sanzioni amministrative,". 2. La lettera b) del comma 6 dell'art. 8 della medesima legge regionale e' sostituita dalla seguente: "b) le parole "nonche' i relativi interventi" nella lettera i) e la lettera t) del comma 1 dell'art. 4;". 3. La lettera f) del comma 1 dell'art. 23 della medesima legge regionale e' abrogata. 4. Le lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 24 della medesima legge regionale sono sostituite dalle seguenti: "d) propone la promozione e la resistenza alle liti e le relative conciliazioni, rinunce e transazioni; e) richiede i pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;". 5. All'art. 25, comma 1, della medesima legge regionale sono aggiunte le seguenti lettere: "e1) richiede i pareri alle strutture interne al ramo di amministrazione di appartenenza; e2) nelle materie di competenza del servizio svolge le funzioni attribuite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, all'autorita' competente a ricevere i rapporti sulla violazione delle disposizioni per le quali e' prevista una sanzione amministrativa e dirige le attivita' di accertamento, contestazione e notifica.". 6. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali), e' aggiunta la seguente lettera: "f1) propone la resistenza alle liti.".