Art. 2.
                      Competenze dei dirigenti
    1.  Nell'art.  8,  comma  5, della legge regionale n. 31 del 1998
dopo   "comma   3"   sono   inserite   le  parole:  ",  ivi  compresa
l'applicazione di sanzioni amministrative,".
    2.  La  lettera  b)  del comma 6 dell'art. 8 della medesima legge
regionale e' sostituita dalla seguente:
      "b)  le parole "nonche' i relativi interventi" nella lettera i)
e la lettera t) del comma 1 dell'art. 4;".
    3.  La  lettera  f) del comma 1 dell'art. 23 della medesima legge
regionale e' abrogata.
    4.  Le  lettere  d) ed e) del comma 1 dell'art. 24 della medesima
legge regionale sono sostituite dalle seguenti:
      "d)  propone  la  promozione  e  la  resistenza  alle liti e le
relative conciliazioni, rinunce e transazioni;
      e) richiede     i     pareri     agli     organi     consultivi
dell'amministrazione  e risponde ai rilievi degli organi di controllo
sugli atti di competenza;".
    5.  All'art.  25,  comma  1,  della medesima legge regionale sono
aggiunte le seguenti lettere:
      "e1)  richiede  i  pareri  alle  strutture  interne  al ramo di
amministrazione di appartenenza;
      e2) nelle materie di competenza del servizio svolge le funzioni
attribuite  dalla  legge  24 novembre  1981,  n.  689,  all'autorita'
competente  a ricevere i rapporti sulla violazione delle disposizioni
per  le  quali  e'  prevista  una sanzione amministrativa e dirige le
attivita' di accertamento, contestazione e notifica.".
    6.  Al  comma  1  dell'art.  19 della legge regionale 13 dicembre
1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali),
e' aggiunta la seguente lettera:
      "f1) propone la resistenza alle liti.".