Art. 21.
                      Lavori socialmente utili
    1.  Ai  lavoratori  impegnati  in  progetti di lavori socialmente
utili  nell'ambito  dell'amministrazione  regionale  e  dei suoi enti
strumentali  si applicano le disposizioni previste dalla legislazione
nazionale  e  regionale  vigente  in  materia  analogamente  a quanto
previsto per i lavoratori impiegati negli enti locali.