Art. 22.
                          Norma finanziaria
    1.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione della presente legge
sono  valutati in L. 293.000.000 per l'anno 2000 ed in L. 380.000.000
per gli anni successivi.
    2.  Il  bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2000-2002
deve tener conto delle seguenti variazioni:
    In aumento:
      02 - Affari generali;
      Cap.  02016  -  Stipendi,  paghe, indennita' e altri assegni al
personale  dell'amministrazione  regionale (legge regionale 17 agosto
1978, n. 51, legge regionale 4 settembre 1978, n. 57, legge regionale
1o giugno 1979, n. 47, legge regionale 28 febbraio 1981, n. 10, legge
regionale 28 luglio 1981, n. 25, legge regionale 28 novembre 1981, n.
39, legge regionale 19 novembre 1982, n. 42, legge regionale 8 maggio
1984,  n.  18,  legge  regionale 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, legge
regionale  5  agosto  1985, n. 17, legge regionale 23 agosto 1985, n.
20,  art. 20, legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, legge regionale
26 agosto 1988, n. 32, legge regionale 24 ottobre 1988, n. 35 e legge
regionale 2 giugno 1994, n. 26) (spesa obbligatoria):
        2000   L. 188.000.000;
        2001   L. 251.000.000;
        2002   L. 251.000.000;
      Cap.   02017   -  Fondo  per  il  finanziamento  dei  premi  di
produttivita'  e di altri compensi incentivanti la produttivita', per
la  promozione  di  una  piu' razionale ed efficace utilizzazione del
lavoro,  nonche'  per  favorire i necessari processi di innovazione e
riorganizzazione  dei servizi (punto 4.2 delle norme risultanti dalla
disciplina dell'accordo contrattuale per il triennio 1985-1987 di cui
al  decreto del presidente della giunta 5 dicembre 1986, n. 193, art.
96,  legge  regionale 30 aprile 1991, n. 13 e art 12, legge regionale
30 marzo 1994, n. 13) (spesa obbligatoria):
        2000   L. 7.000.000;
        2001   L. 9.000.000;
        2002   L. 9.000.000;
      Cap.  02019 - Versamento contributi al fondo per l'integrazione
e   il   trattamento   di   quiescenza   a   favore   dei  dipendenti
dell'amministrazione  regionale  (legge regionale 5 aggio 1965, n. 6,
articoli  8  e 3, legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, art. 1, comma
3,  legge  regionale  9 maggio  1972,  n.  11, art. 1, comma 2, legge
regionale  5  dicembre 1973, n. 36, art. 5, legge regionale 11 giugno
1974,  n.  15, articoli 3 e 4, legge regionale 21 aprile 1975, n. 24,
legge  regionale  17  agosto 1978, n. 51, legge regionale 19 novembre
1982,  n.  42  e  legge  regionale  25  giugno  1984,  n.  33) (spesa
obbligatoria):
        2000   L. 30.000.000;
        2001   L. 30.000.000;
        2002   L. 30.000.000;
      Cap. 02022 - Versamento contributi dovuti per il trattamento di
previdenza del personale (spesa obbligatoria):
        2000   L. 47.000.000;
        2001   L. 63.000.000;
        2002   L. 63.000.000;
      Cap.   02023   -  Oneri  relativi  al  versamento  dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive a carico dell'amministrazione
(art.  16,  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446) (spesa
obbligatoria):
        2000   L. 20.000.000;
        2001   L. 27.000.000;
        2002   L. 27.000.000.
    3.  L'assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto
del  territorio,  al  fine  di  dare  attuazione alla presente legge,
provvede  con  proprio decreto ad apportare le conseguenti variazioni
al  bilancio  per  gli  anni  2000-2002,  attingendo,  ai  fini della
copertura  finanziaria,  dalla  apposita riserva costituita nel fondo
nuovi  oneri  legislativi,  di cui alla tabella A allegata alla legge
regionale 20 aprile 2000, n. 4.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
      Cagliari, 14 giugno 2000
                               FLORIS