Art. 22. Norma finanziaria 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in L. 293.000.000 per l'anno 2000 ed in L. 380.000.000 per gli anni successivi. 2. Il bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2000-2002 deve tener conto delle seguenti variazioni: In aumento: 02 - Affari generali; Cap. 02016 - Stipendi, paghe, indennita' e altri assegni al personale dell'amministrazione regionale (legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, legge regionale 4 settembre 1978, n. 57, legge regionale 1o giugno 1979, n. 47, legge regionale 28 febbraio 1981, n. 10, legge regionale 28 luglio 1981, n. 25, legge regionale 28 novembre 1981, n. 39, legge regionale 19 novembre 1982, n. 42, legge regionale 8 maggio 1984, n. 18, legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, legge regionale 5 agosto 1985, n. 17, legge regionale 23 agosto 1985, n. 20, art. 20, legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, legge regionale 24 ottobre 1988, n. 35 e legge regionale 2 giugno 1994, n. 26) (spesa obbligatoria): 2000 L. 188.000.000; 2001 L. 251.000.000; 2002 L. 251.000.000; Cap. 02017 - Fondo per il finanziamento dei premi di produttivita' e di altri compensi incentivanti la produttivita', per la promozione di una piu' razionale ed efficace utilizzazione del lavoro, nonche' per favorire i necessari processi di innovazione e riorganizzazione dei servizi (punto 4.2 delle norme risultanti dalla disciplina dell'accordo contrattuale per il triennio 1985-1987 di cui al decreto del presidente della giunta 5 dicembre 1986, n. 193, art. 96, legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 e art 12, legge regionale 30 marzo 1994, n. 13) (spesa obbligatoria): 2000 L. 7.000.000; 2001 L. 9.000.000; 2002 L. 9.000.000; Cap. 02019 - Versamento contributi al fondo per l'integrazione e il trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti dell'amministrazione regionale (legge regionale 5 aggio 1965, n. 6, articoli 8 e 3, legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, art. 1, comma 3, legge regionale 9 maggio 1972, n. 11, art. 1, comma 2, legge regionale 5 dicembre 1973, n. 36, art. 5, legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, articoli 3 e 4, legge regionale 21 aprile 1975, n. 24, legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, legge regionale 19 novembre 1982, n. 42 e legge regionale 25 giugno 1984, n. 33) (spesa obbligatoria): 2000 L. 30.000.000; 2001 L. 30.000.000; 2002 L. 30.000.000; Cap. 02022 - Versamento contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale (spesa obbligatoria): 2000 L. 47.000.000; 2001 L. 63.000.000; 2002 L. 63.000.000; Cap. 02023 - Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'amministrazione (art. 16, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (spesa obbligatoria): 2000 L. 20.000.000; 2001 L. 27.000.000; 2002 L. 27.000.000. 3. L'assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, al fine di dare attuazione alla presente legge, provvede con proprio decreto ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio per gli anni 2000-2002, attingendo, ai fini della copertura finanziaria, dalla apposita riserva costituita nel fondo nuovi oneri legislativi, di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 20 aprile 2000, n. 4. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, 14 giugno 2000 FLORIS