Art. 6.
                        Modalita' di accesso
    1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 52 della legge regionale
n.  31  del  1998  sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti parole: "si
applica  l'art. 12, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n  468. E'
in  facolta'  dell'amministrazione  e degli enti, per l'assunzione in
profili   che  richiedono  il  possesso  di  specifici  requisiti  di
professionalita',  deliberare  motivatamente  il  ricorso al concorso
pubblico,  anche  per  soli titoli, limitando l'accesso al concorso a
coloro  che  siano  in possesso, oltre che del requisito della scuola
dell'obbligo,  anche degli ulteriori specifici requisiti attinenti al
profilo  professionale  del personale da assumere; tra tali requisiti
devono   essere  prese  in  specifica  considerazione  le  esperienze
professionali  acquisite  nel  servizio  prestato  a qualunque titolo
presso  l'amministrazione  o gli enti regionali, anche in qualita' di
dipendenti di societa' titolari di contratti di fornitura di servizi,
o anche di soci nel caso di societa' cooperative.".
    2.  All'inizio  del  comma  4  del medesimo art. sono inserite le
parole:  "Nel  rispetto  del  principio di contrattualizzazione della
disciplina del rapporto di lavoro pubblico,".