Art. 6. Modalita' di accesso 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 52 della legge regionale n. 31 del 1998 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "si applica l'art. 12, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n 468. E' in facolta' dell'amministrazione e degli enti, per l'assunzione in profili che richiedono il possesso di specifici requisiti di professionalita', deliberare motivatamente il ricorso al concorso pubblico, anche per soli titoli, limitando l'accesso al concorso a coloro che siano in possesso, oltre che del requisito della scuola dell'obbligo, anche degli ulteriori specifici requisiti attinenti al profilo professionale del personale da assumere; tra tali requisiti devono essere prese in specifica considerazione le esperienze professionali acquisite nel servizio prestato a qualunque titolo presso l'amministrazione o gli enti regionali, anche in qualita' di dipendenti di societa' titolari di contratti di fornitura di servizi, o anche di soci nel caso di societa' cooperative.". 2. All'inizio del comma 4 del medesimo art. sono inserite le parole: "Nel rispetto del principio di contrattualizzazione della disciplina del rapporto di lavoro pubblico,".