Art. 9.
Prima  definizione  degli  uffici  e  attribuzione  delle funzioni di
                        direzione negli enti
    1.  Nell'art.  71,  comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998
sono  aggiunte  al  termine  le parole: ", nonche' per ciascuno degli
enti di cui alle lettere da a) a m) dell'art. 69, comma 1".
    2.  Dopo il comma 9 del medesimo art. 71, e' inserito il seguente
comma:
    "9-bis. Gli enti provvedono alla ridefinizione dei propri servizi
contestualmente alla ridefinizione dei servizi dell'amministrazione e
dell'azienda foreste demaniali, secondo quanto previsto dall'art. 16.
Fino alla ridefinizione dei servizi, trovano applicazione anche negli
enti,  secondo  i  rispettivi ordinamenti, le norme sulla provvisoria
conferma dei servizi e settori esistenti recate dai precedenti commi.
    3. Dopo il comma 4 dell'art. 73 della medesima legge regionale e'
aggiunto il seguente comma:
    "4-bis.  Gli enti applicano il presente art. secondo i rispettivi
ordinamenti.