Art. 9. Prima definizione degli uffici e attribuzione delle funzioni di direzione negli enti 1. Nell'art. 71, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998 sono aggiunte al termine le parole: ", nonche' per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a m) dell'art. 69, comma 1". 2. Dopo il comma 9 del medesimo art. 71, e' inserito il seguente comma: "9-bis. Gli enti provvedono alla ridefinizione dei propri servizi contestualmente alla ridefinizione dei servizi dell'amministrazione e dell'azienda foreste demaniali, secondo quanto previsto dall'art. 16. Fino alla ridefinizione dei servizi, trovano applicazione anche negli enti, secondo i rispettivi ordinamenti, le norme sulla provvisoria conferma dei servizi e settori esistenti recate dai precedenti commi. 3. Dopo il comma 4 dell'art. 73 della medesima legge regionale e' aggiunto il seguente comma: "4-bis. Gli enti applicano il presente art. secondo i rispettivi ordinamenti.