Art. 10.
                    Responsabilita' dirigenziale
    1.    Ferma   restando   la   responsabilita'   penale,   civile,
amministrativa,   contabile   e   disciplinare   i   dirigenti   sono
responsabili:
      a) dei  risultati  dell'attivita'  svolta  dalle strutture alle
quali sono preposti;
      b) della  realizzazione  dei  programmi  e  dei  progetti  loro
affidati in relazione agli obiettivi stabiliti dall'organo politico e
relativi  al  rendimento  ed ai risultati della gestione finanziaria,
tecnica ed amministrativa;
      c) delle decisioni organizzative e della gestione del personale
loro assegnato;
      d) dell'osservanza  dei  termini e delle norme sui procedimenti
amministrativi.
    2.  All'inizio  di  ogni anno i dirigenti presentano ai dirigenti
delle  strutture  di  massima dimensione una relazione sull'attivita'
svolta nell'anno precedente.
    3.  La  giunta  regionale, su proposta dell'assessore competente,
allorche'  accerti i risultati negativi dell'attivita' amministrativa
e  della  gestione  od  il  mancato  raggiungimento  degli obiettivi,
valutati  con  i  sistemi  e  le  garanzie  che  sono determinati con
apposito  regolamento,  in  coerenza  a  quanto disposto dall'art. 17
della  legge  15 marzo  1997, n. 59, dispone la revoca dell'incarico,
con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso
alle  funzioni  ed  ai  risultati  e  la  destinazione nei successivi
sessanta giorni a diverso incarico.
    4.   Nell'ipotesi  di  grave  e/o  reiterata  inosservanza  delle
direttive  generali ovvero in caso di specifica responsabilita' per i
risultati  negativi  dell'attivita'  amministrativa e della gestione,
previa contestazione e contraddittorio con il responsabile di livello
dirigenziale interessato, la giunta regionale puo' disporre:
      a) l'esclusione  dal  conferimento  di  ulteriori  incarichi di
livello  dirigenziale corrispondente a quello revocato per un periodo
non inferiore a due anni;
      b) il  recesso  secondo le disposizioni del codice civile e dei
contratti collettivi.