Art. 10. Responsabilita' dirigenziale 1. Ferma restando la responsabilita' penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare i dirigenti sono responsabili: a) dei risultati dell'attivita' svolta dalle strutture alle quali sono preposti; b) della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi stabiliti dall'organo politico e relativi al rendimento ed ai risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa; c) delle decisioni organizzative e della gestione del personale loro assegnato; d) dell'osservanza dei termini e delle norme sui procedimenti amministrativi. 2. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano ai dirigenti delle strutture di massima dimensione una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 3. La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, allorche' accerti i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione od il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie che sono determinati con apposito regolamento, in coerenza a quanto disposto dall'art. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dispone la revoca dell'incarico, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni ed ai risultati e la destinazione nei successivi sessanta giorni a diverso incarico. 4. Nell'ipotesi di grave e/o reiterata inosservanza delle direttive generali ovvero in caso di specifica responsabilita' per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione, previa contestazione e contraddittorio con il responsabile di livello dirigenziale interessato, la giunta regionale puo' disporre: a) l'esclusione dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato per un periodo non inferiore a due anni; b) il recesso secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.