Art. 11.
                          Datori di lavoro
    1. Al comma 3 dell'art. 35 della legge regionale 7 marzo 1997, n.
6,  e  successive modifiche ed integrazioni, le parole: " i direttori
preposti   alle   direzioni   dalle   quali  in  base  ai  rispettivi
funzionigrammi dipendono i gruppi competenti in materia di personale"
sono sostituite dalle seguenti: " i dirigenti generali".
    2.  Alla  fine  del  comma  3  dell'art. 35 della legge regionale
7 marzo  1997,  n.  6, e' aggiunto il seguente periodo: "Ai dirigenti
generali ed ai capi degli uffici periferici, nella qualita' di datori
di  lavoro,  sono attribuiti i poteri decisionali e di spesa ai sensi
dell'art.   2,   comma   1,   lettera  b),  del  decreto  legislativo
19 settembre  1994,  n.  626  e  successive modifiche ed integrazioni
limitatamente  al  personale,  agli impianti, alle attrezzature ed ai
locali  di  rispettiva  pertinenza;  nel caso in cui gli impianti, le
attrezzature ed i locali siano comuni a piu' dipartimenti regionali o
uffici  periferici,  i  datori  di  lavoro interessati concordano fra
loro,  con  formale  provvedimento  a firma congiunta, l'attribuzione
della  gestione di uno o piu' servizi comuni. Fino all'emanazione del
predetto  provvedimento  tutti  i  datori  di lavoro interessati sono
responsabili solidalmente per i servizi in comune".
    3. Al comma 4 dell'art. 35 della legge regionale 7 marzo 1997, n.
6,  e  successive modifiche ed integrazioni le parole: "per non oltre
un triennio" sono sostituite dalle seguenti: "per non oltre sei anni"
e le parole: " il Presidente della regione e gli assessori regionali"
sono sostituite dalle seguenti: " i datori di lavoro".