Art. 11. Datori di lavoro 1. Al comma 3 dell'art. 35 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, le parole: " i direttori preposti alle direzioni dalle quali in base ai rispettivi funzionigrammi dipendono i gruppi competenti in materia di personale" sono sostituite dalle seguenti: " i dirigenti generali". 2. Alla fine del comma 3 dell'art. 35 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e' aggiunto il seguente periodo: "Ai dirigenti generali ed ai capi degli uffici periferici, nella qualita' di datori di lavoro, sono attribuiti i poteri decisionali e di spesa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni limitatamente al personale, agli impianti, alle attrezzature ed ai locali di rispettiva pertinenza; nel caso in cui gli impianti, le attrezzature ed i locali siano comuni a piu' dipartimenti regionali o uffici periferici, i datori di lavoro interessati concordano fra loro, con formale provvedimento a firma congiunta, l'attribuzione della gestione di uno o piu' servizi comuni. Fino all'emanazione del predetto provvedimento tutti i datori di lavoro interessati sono responsabili solidalmente per i servizi in comune". 3. Al comma 4 dell'art. 35 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni le parole: "per non oltre un triennio" sono sostituite dalle seguenti: "per non oltre sei anni" e le parole: " il Presidente della regione e gli assessori regionali" sono sostituite dalle seguenti: " i datori di lavoro".