Art. 12. Rapporto di esclusivita' 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dirigenti cui e' stata assegnata la direzione di strutture di qualsiasi dimensione devono dimettersi da qualsiasi incarico esterno non inerente alle specifiche funzioni assegnate o optare per altro incarico differente da quello a carattere gestionale.