Art. 12.
                      Rapporto di esclusivita'
    1.  Entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  i  dirigenti cui e' stata assegnata la direzione di
strutture  di  qualsiasi  dimensione  devono  dimettersi da qualsiasi
incarico  esterno  non  inerente alle specifiche funzioni assegnate o
optare   per   altro   incarico  differente  da  quello  a  carattere
gestionale.