Art. 13.
                        Trattamento economico
    1.  La  retribuzione  del personale con qualifica di dirigente e'
determinata   dai   contratti  collettivi  per  l'area  dirigenziale,
prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle
funzioni  attribuite ed alle connesse responsabilita'. La graduazione
delle  funzioni  e responsabilita' ai fini del trattamento accessorio
e'  definita  per  tutti  i  rami  dell'amministrazione regionale con
decreto  del  Presidente  della  Regione  previa  deliberazione della
giunta regionale.
    2.  Con  contratto  individuale sono determinati gli istituti del
trattamento   economico   accessorio,   collegati   al   livello   di
responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati
conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione, ed i relativi
importi.
    3.  Per  i dirigenti generali di strutture di massima dimensione,
con  contratto  individuale  e'  stabilito  il  trattamento economico
fondamentale,  assumendo  come  parametri  di base i valori economici
massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali
della  Regione  e  sono  determinati  gli  istituti  del  trattamento
economico   accessorio,   collegati  al  livello  di  responsabilita'
attribuito  con  l'incarico  di  funzione  ed ai risultati conseguiti
nell'attivita' amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.
    4.  Il  trattamento  economico  determinato ai sensi del presente
art.  remunera  le  funzioni  ed i compiti attribuiti ai dirigenti in
base  a  quanto  previsto  dalla  presente  legge  nonche'  qualsiasi
incarico  ad  essi  conferito  in ragione del loro ufficio o comunque
conferito  dall'amministrazione  di  appartenenza presso cui prestano
servizio  o  su designazione della stessa; i compensi dovuti da terzi
sono  corrisposti  direttamente all'amministrazione di appartenenza e
confluiscono   nelle   risorse  destinate  al  trattamento  economico
accessorio della dirigenza.