Art. 13. Trattamento economico 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente e' determinata dai contratti collettivi per l'area dirigenziale, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilita'. La graduazione delle funzioni e responsabilita' ai fini del trattamento accessorio e' definita per tutti i rami dell'amministrazione regionale con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della giunta regionale. 2. Con contratto individuale sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegati al livello di responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. 3. Per i dirigenti generali di strutture di massima dimensione, con contratto individuale e' stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali della Regione e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegati al livello di responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. 4. Il trattamento economico determinato ai sensi del presente art. remunera le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dalla presente legge nonche' qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti da terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.