Art. 15.
                          P o r t a v o c e
    1.   Nelle   more   del  complessivo  riassetto  della  normativa
riguardante  gli  uffici  stampa,  il  Presidente della Regione e gli
assessori  sono  autorizzati a nominare, in aggiunta ai consulenti di
cui  gia'  dispongono,  un  portavoce, scegliendolo tra i giornalisti
iscritti  all'ordine,  al  quale  e'  applicato lo stesso trattamento
normativo ed economico previsto per i consulenti.
    2.  Per le finalita' del presente art. e' autorizzata la spesa di
lire  300  milioni per l'anno 2000 e di lire 650 milioni per ciascuno
degli anni 2001 e 2002.
    3.  Agli  oneri  di  cui  al comma 2, si provvede per l'anno 2000
mediante  riduzione di pari importo delle disponibilita' del capitolo
21257, accantonamento codice 1001.
    4.  Per gli anni 2001 e 2002 l'onere trova riscontro nel bilancio
pluriennale codice =01.08.02, accantonamento codice 1001.