Art. 15. P o r t a v o c e 1. Nelle more del complessivo riassetto della normativa riguardante gli uffici stampa, il Presidente della Regione e gli assessori sono autorizzati a nominare, in aggiunta ai consulenti di cui gia' dispongono, un portavoce, scegliendolo tra i giornalisti iscritti all'ordine, al quale e' applicato lo stesso trattamento normativo ed economico previsto per i consulenti. 2. Per le finalita' del presente art. e' autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2000 e di lire 650 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. 3. Agli oneri di cui al comma 2, si provvede per l'anno 2000 mediante riduzione di pari importo delle disponibilita' del capitolo 21257, accantonamento codice 1001. 4. Per gli anni 2001 e 2002 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale codice =01.08.02, accantonamento codice 1001.