Art. 16.
Organizzazione,   funzioni  e  responsabilita'  di  specifici  uffici
                              regionali
    1.   Le   determinazioni   connesse   agli  adempimenti  previsti
dall'art. 3,  comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e  successive  modifiche ed integrazioni, per la segreteria generale,
per gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e
per  l'ufficio  legislativo  e  legale  della  Regione siciliana sono
assunte  dal  Presidente della Regione, su proposta, rispettivamente,
del segretario generale e dell'avvocato generale.
    2. La segreteria generale, gli uffici alle dirette dipendenze del
Presidente  della  Regione  e  l'ufficio  legislativo  e  legale sono
organizzati  in  conformita' alla tipicita' delle rispettive funzioni
connesse alla realizzazione dell'attivita' di impulso, di indirizzo e
di  coordinamento,  nonche' alla tutela dei diritti e degli interessi
della  Regione,  allo  svolgimento  dell'attivita'  legislativa  e di
governo,  previste  dallo  Statuto  e  dal  testo  unico  delle leggi
sull'ordinamento  del  governo  e  dell'amministrazione della Regione
siciliana,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Regione
28 febbraio 1979, n. 70.
    3.  Con  decreto  del  Presidente  della Regione, su proposta del
segretario  generale  e dell'avvocato generale, previa contrattazione
decentrata,  sono  stabilite, per il personale degli uffici di cui al
comma 2, le misure di speciali indennita' di presenza, correlate alle
prestazioni  lavorative,  pomeridiane, notturne e festive, in ragione
delle  qualifiche di appartenenza ed e' individuato il personale che,
in  ragione  delle  effettive esigenze, rende le predette prestazioni
lavorative.
    4.  All'acquisto, manutenzione, riparazione delle apparecchiature
anche   di   tipo   informatico  necessarie  al  funzionamento  della
segreteria  generale  e  degli  uffici  alle  dirette  dipendenze del
Presidente  della Regione, oltre che all'acquisto dei programmi e dei
materiali  di consumo relativi alle apparecchiature medesime, nonche'
per  le  missioni del personale che presta servizio presso gli stessi
uffici e presso l'ufficio legislativo e legale provvede la segreteria
generale,  fermi  restando  i  capitoli di spesa gia' attribuiti alla
medesima.
    5.  Alla  dotazione  dei  capitoli  di  bilancio da istituire per
effetto  delle  disposizioni  contenute  nel  comma  4,  si  provvede
mediante  riduzione degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di
spesa   esistenti   nello   stato   di   previsione   della  spesa  -
amministrazione presidenza, titolo I, rubrica 2.
    6.  A termini dell'art. 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n.
6 e successive modifiche ed integrazioni, le spese di cui al comma 4,
costituiscono   spese  correnti  di  amministrazione  ed  i  relativi
capitoli  di  spesa  sono  compresi  nell'apposito  elenco  numero  5
allegato alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 9.