Art. 16. Organizzazione, funzioni e responsabilita' di specifici uffici regionali 1. Le determinazioni connesse agli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, per la segreteria generale, per gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e per l'ufficio legislativo e legale della Regione siciliana sono assunte dal Presidente della Regione, su proposta, rispettivamente, del segretario generale e dell'avvocato generale. 2. La segreteria generale, gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e l'ufficio legislativo e legale sono organizzati in conformita' alla tipicita' delle rispettive funzioni connesse alla realizzazione dell'attivita' di impulso, di indirizzo e di coordinamento, nonche' alla tutela dei diritti e degli interessi della Regione, allo svolgimento dell'attivita' legislativa e di governo, previste dallo Statuto e dal testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70. 3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta del segretario generale e dell'avvocato generale, previa contrattazione decentrata, sono stabilite, per il personale degli uffici di cui al comma 2, le misure di speciali indennita' di presenza, correlate alle prestazioni lavorative, pomeridiane, notturne e festive, in ragione delle qualifiche di appartenenza ed e' individuato il personale che, in ragione delle effettive esigenze, rende le predette prestazioni lavorative. 4. All'acquisto, manutenzione, riparazione delle apparecchiature anche di tipo informatico necessarie al funzionamento della segreteria generale e degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, oltre che all'acquisto dei programmi e dei materiali di consumo relativi alle apparecchiature medesime, nonche' per le missioni del personale che presta servizio presso gli stessi uffici e presso l'ufficio legislativo e legale provvede la segreteria generale, fermi restando i capitoli di spesa gia' attribuiti alla medesima. 5. Alla dotazione dei capitoli di bilancio da istituire per effetto delle disposizioni contenute nel comma 4, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa esistenti nello stato di previsione della spesa - amministrazione presidenza, titolo I, rubrica 2. 6. A termini dell'art. 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, le spese di cui al comma 4, costituiscono spese correnti di amministrazione ed i relativi capitoli di spesa sono compresi nell'apposito elenco numero 5 allegato alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 9.