Art. 19. Trasferimenti per motivi di salute 1. I dipendenti dell'amministrazione regionale che siano stati o siano affetti da patologie oncologiche conclamate, possono essere trasferiti, a richiesta, presso la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio, anche in soprannumero, previa presentazione dell'apposita' documentazione medica di natura specialistica da cui si evinca il riconoscimento della malattia oncologica, rilasciata da centri di cura pubblici, regionali o extra regionali.