Art. 19.
                 Trasferimenti per motivi di salute
    1.  I dipendenti dell'amministrazione regionale che siano stati o
siano  affetti  da  patologie  oncologiche conclamate, possono essere
trasferiti,  a  richiesta,  presso  la  sede di lavoro piu' vicina al
proprio   domicilio,  anche  in  soprannumero,  previa  presentazione
dell'apposita'  documentazione  medica di natura specialistica da cui
si  evinca il riconoscimento della malattia oncologica, rilasciata da
centri di cura pubblici, regionali o extra regionali.