Art. 2.
    Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'
    1.  Il  Presidente  della  Regione  e gli assessori esercitano le
funzioni   di   indirizzo  politico-amministrativo,  definiscono  gli
obiettivi  ed  i  programmi  da attuare, adottano gli atti rientranti
nello  svolgimento  di  tali  funzioni, verificano la rispondenza dei
risultati   dell'attivita'   amministrativa  e  della  gestione  agli
indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
      a) le  decisioni  in materia di atti normativi e l'adozione dei
relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
      b) la  definizione  di obiettivi, priorita', piani, programmi e
direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
      c) l'individuazione,   sentiti   i  dirigenti  generali,  delle
risorse  umane,  materiali ed economico-finanziarie da destinare alle
diverse  finalita'  e  la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
      d) la  definizione  dei  criteri  generali in materia di ausili
finanziari  a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi
oneri a carico di terzi;
      e) le  nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti
da specifiche disposizioni;
      f) le   richieste   di  pareri  alle  autorita'  amministrative
indipendenti ed al consiglio di giustizia amministrativa;
      g) gli altri atti indicati dalla legge.
    2.  Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno,  nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
mediante  autonomi  poteri  di spesa, di organizzazione delle risorse
umane,   strumentali   e   di   controllo.   Essi  sono  responsabili
dell'attivita'   amministrativa,   della   gestione  e  dei  relativi
risultati.
    3.  Le  attribuzioni  dei  dirigenti indicate al comma 2, possono
essere derogate soltanto da specifiche disposizioni legislative.
    4.  Il  Presidente  della  Regione  e  gli  assessori non possono
annullare,   revocare,   riformare,  riservare  o  avocare  a  se'  o
altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
In  caso  di  inerzia o di ingiustificato ritardo il Presidente della
Regione  o gli assessori fissano un termine perentorio per l'adozione
dei  relativi  provvedimenti od atti. Permanendo l'inerzia od in caso
di reiterata inosservanza delle direttive che determinino pregiudizio
per  l'interesse  pubblico  o nel caso di comportamenti contrari alla
legge ed ai regolamenti, il Presidente della Regione o gli assessori,
previa  contestazione,  salvo  nei  casi di assoluta urgenza, possono
nominare  un  commissario  ad  acta  scelto  tra i dirigenti di prima
fascia  dandone  comunicazione  alla giunta regionale. Resta salvo il
potere  di  annullamento  per  motivi  di legittimita' del Presidente
della Regione.