Art. 20. Disposizioni finali 1. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, a far data dalla definizione del conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 9, sono abrogate le norme regionali incompatibili con la presente legge e sono soppressi i ruoli regionali di direttore regionale o equiparato e di dirigente superiore amministrativo e tecnico ed ogni norma di legge connessa alla regolamentazione degli uffici e delle funzioni. 2. A far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo ai dipendenti regionali e degli enti regionali non si applicano gli articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le disposizioni collegate; l'art. 22 della legge 29 marzo 1983, n. 83 e l'art. 51, commi 9 e 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. A far data dalla sottoscrizione del secondo contratto collettivo in relazione ai soggetti destinatari ed alle materie regolate sono inapplicabili e cessano di produrre effetti le disposizioni di legge che comunque regolamentano i relativi rapporti di impiego.