Art. 20.
                         Disposizioni finali
    1.  Fermo  restando  quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 74
del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29, a far data dalla
definizione  del  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali di cui
all'art.  9,  sono  abrogate  le norme regionali incompatibili con la
presente  legge  e  sono  soppressi  i  ruoli  regionali di direttore
regionale  o  equiparato  e  di  dirigente superiore amministrativo e
tecnico  ed  ogni norma di legge connessa alla regolamentazione degli
uffici e delle funzioni.
    2.  A  far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo
ai  dipendenti  regionali e degli enti regionali non si applicano gli
articoli  da  100  a  123 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio  1957,  n.  3 e le disposizioni collegate; l'art. 22 della
legge  29 marzo  1983,  n.  83 e l'art. 51, commi 9 e 10, della legge
8 giugno 1990, n. 142.
    3.   A  far  data  dalla  sottoscrizione  del  secondo  contratto
collettivo  in  relazione  ai  soggetti  destinatari  ed alle materie
regolate   sono  inapplicabili  e  cessano  di  produrre  effetti  le
disposizioni  di legge che comunque regolamentano i relativi rapporti
di impiego.