Art. 21. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 1. La commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, assume le ulteriori competenze di cui alla presente legge e la seguente denominazione: "Commissione di garanzia per la trasparenza, l'imparzialita' lelle pubbliche amministrazioni e la verifica delle situarioni patrimoniali". 2. La commissione conserva la composizione prevista dall'art. 31 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, tranne per quanto riguarda la presidenza. 3. Il Presidente e' eletto a maggioranza assoluta dei componenti la commissione, a scrutinio segreto, fra i docenti universitari di cui al comma 2 dell'art. 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. 4. La commissione valuta le informazioni ed i dati da chiunque trasmessi, purche' in forma non anonima ovvero apocrifa, o acquisiti direttamente, relativi alla mancata osservanza del dovere di imparzialita' da parte dei pubblici funzionari. 5. La commissione, nel caso in cui valuti che i fatti a sua conoscenza possano essere penalmente rilevanti o costituire elementi utili ad indagini penali in corso, ovvero nel caso in cui siano ravvisate omissioni da parte dei servizi e degli uffici di cui all'art. 3, comma 3, ne da' immediata comunicazione alla competente autorita' giudiziaria. La commissione informa altresi' l'autorita' competente qualora ravvisi ipotesi di danno erariale. 6. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dalla commissione possono essere valutati nel corso dei procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 7, Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire trimestralmente alla commissione, e secondo le modalita' determinate dalla medesima, relazione dalla quale risultino i procedimenti disciplinari instaurati, le ordinanze di custodia cautelare, i decreti che dispongono il giudizio, le sentenze di condanna e quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessi a carico del proprio personale, nonche' tutte le notizie ed i dati inerenti i compiti istituzionali che la commissione ritenga utile acquisire. 8. Entro il 30 giugno di ogni anno la commissione presenta all'assemblea regionale siciliana una relazione sui risultati della propria attivita'. La commissione puo' segnalare all'assemblea regionale siciliana ed alla giunta regionale l'opportunita' di adottare disposizioni normative o misure amministrative idonee a prevenire il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione ed a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la tutela dei diritti del cittadino. 9. Si applicano ai deputati regionali, ai membri della giunta regionale, agli amministratori degli enti, aziende ed istituti di cui all'art. 1, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nonche' ai funzionari (direttori e dirigenti) ed agli assistenti della Regione e dei predetti enti le norme statali in materia di situazione patrimoniale, ivi compresa l'anagrafe patrimoniale. 10. Allorche' nei confronti di dipendente dell'amministrazione regionale e di ente, istituto ed azienda di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, venga adottato decreto di rinvio a giudizio per reato associativo di tipo mafioso o delitto contro la pubblica amministrazione, l'organo competente provvede al suo trasferimento ad altro assessorato se trattasi di dipendente regionale. Il dipendente di amministrazione differente da quella regionale e' trasferito ad ufficio diverso da quello in cui presta servizio con attribuzione di funzioni analoghe, per inquadramento e mansione, a quelle svolte in precedenza. 11. La sentenza definitiva di condanna pronunciata nei confronti di dipendenti di ente, istituto ed azienda di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, per delitti contro la pubblica amministrazione, previsti nel titolo I del capo 2 del libro II del codice penale, e' comunicata al procuratore regionale dalla Corte dei conti.