Art. 21.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10
    1.  La  commissione  per l'accesso ai documenti amministrativi di
cui  all'art.  31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, assume
le  ulteriori  competenze  di  cui  alla presente legge e la seguente
denominazione:   "Commissione   di   garanzia   per  la  trasparenza,
l'imparzialita'  lelle  pubbliche amministrazioni e la verifica delle
situarioni patrimoniali".
    2.  La commissione conserva la composizione prevista dall'art. 31
della  legge  regionale  30 aprile  1991  n.  10,  tranne  per quanto
riguarda la presidenza.
    3.  Il Presidente e' eletto a maggioranza assoluta dei componenti
la  commissione,  a  scrutinio segreto, fra i docenti universitari di
cui  al comma 2 dell'art. 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n.
10.
    4.  La  commissione  valuta le informazioni ed i dati da chiunque
trasmessi,  purche' in forma non anonima ovvero apocrifa, o acquisiti
direttamente,   relativi   alla  mancata  osservanza  del  dovere  di
imparzialita' da parte dei pubblici funzionari.
    5.  La  commissione,  nel  caso  in  cui valuti che i fatti a sua
conoscenza  possano essere penalmente rilevanti o costituire elementi
utili  ad  indagini  penali  in  corso,  ovvero nel caso in cui siano
ravvisate  omissioni  da  parte  dei  servizi  e  degli uffici di cui
all'art.  3,  comma 3, ne da' immediata comunicazione alla competente
autorita'  giudiziaria.  La  commissione informa altresi' l'autorita'
competente qualora ravvisi ipotesi di danno erariale.
    6.  Le  informazioni,  i documenti e gli elementi acquisiti dalla
commissione  possono  essere  valutati  nel  corso  dei  procedimenti
disciplinari   nei   confronti   dei   dipendenti   delle   pubbliche
amministrazioni.
    7,   Le   pubbliche   amministrazioni   sono   tenute  a  fornire
trimestralmente  alla commissione, e secondo le modalita' determinate
dalla  medesima,  relazione  dalla  quale  risultino  i  procedimenti
disciplinari  instaurati,  le  ordinanze  di  custodia  cautelare,  i
decreti  che dispongono il giudizio, le sentenze di condanna e quelle
di  applicazione della pena su richiesta delle parti, emessi a carico
del  proprio personale, nonche' tutte le notizie ed i dati inerenti i
compiti istituzionali che la commissione ritenga utile acquisire.
    8.  Entro  il  30 giugno  di  ogni  anno  la commissione presenta
all'assemblea  regionale  siciliana una relazione sui risultati della
propria   attivita'.  La  commissione  puo'  segnalare  all'assemblea
regionale  siciliana  ed  alla  giunta  regionale  l'opportunita'  di
adottare  disposizioni  normative  o  misure  amministrative idonee a
prevenire il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione
ed  a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la tutela
dei diritti del cittadino.
    9.  Si  applicano  ai  deputati regionali, ai membri della giunta
regionale, agli amministratori degli enti, aziende ed istituti di cui
all'art.  1,  della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nonche' ai
funzionari (direttori e dirigenti) ed agli assistenti della Regione e
dei   predetti  enti  le  norme  statali  in  materia  di  situazione
patrimoniale, ivi compresa l'anagrafe patrimoniale.
    10.  Allorche'  nei  confronti di dipendente dell'amministrazione
regionale  e  di  ente,  istituto  ed azienda di cui all'art. 1 della
legge  regionale  30 aprile  1991,  n.  10, venga adottato decreto di
rinvio  a  giudizio  per  reato associativo di tipo mafioso o delitto
contro  la  pubblica amministrazione, l'organo competente provvede al
suo  trasferimento  ad  altro  assessorato  se trattasi di dipendente
regionale.  Il  dipendente  di  amministrazione  differente da quella
regionale  e'  trasferito  ad ufficio diverso da quello in cui presta
servizio  con  attribuzione di funzioni analoghe, per inquadramento e
mansione, a quelle svolte in precedenza.
    11.  La sentenza definitiva di condanna pronunciata nei confronti
di  dipendenti  di  ente, istituto ed azienda di cui all'art. 1 della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, per delitti contro la pubblica
amministrazione,  previsti  nel  titolo I del capo 2 del libro II del
codice penale, e' comunicata al procuratore regionale dalla Corte dei
conti.