Art. 22.
                  Disciplina del rapporto di lavoro
    1.  I  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti dell'amministrazione
regionale  e  degli  enti  di cui all'art. 1, sono disciplinati dalle
disposizioni  del  capo  I, titolo II del libro V del Codice civile e
dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salve le
disposizioni diverse indicate nella presente legge.
    2. I rapporti individuali di lavoro dei dipendenti regionali sono
regolati  contrattualmente.  I  contratti  collettivi  di lavoro sono
stipulati  secondo  le modalita' e con i criteri di cui al titolo III
del   decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modifiche ed integrazioni ed i contratti si conformano ai principi di
cui all'art. 49, comma 2, del citato decreto legislativo.
    3.  Salvo  che  per  le  materie coperte da riserva di legge, gli
accordi  sindacali  recepiti in decreti dal Presidente della Regione,
ai  sensi  della  legge  regionale  19 giugno  1991, n. 38 e le norme
regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi, limitatamente agli istituti del rapporto di
lavoro  non  regolati dalla presente legge. Le disposizioni di legge,
regolamenti   o  atti  amministrativi  che  attribuiscono  incrementi
retributivi  non  previsti  da contratti cessano di avere efficacia a
far   data   dall'entrata  in  vigore  del  rinnovo  contrattuale.  I
trattamenti  economici  piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti
con le modalita' e nelle misure previste dai contratti collettivi e i
risparmi   di   spesa  che  ne  conseguono  incrementano  le  risorse
disponibili   per   la   contrattazione   collettiva.   Le   predette
disposizioni   cessano   di   avere   efficacia   dal  momento  della
sottoscrizione del secondo contratto collettivo.