Art. 22. Disciplina del rapporto di lavoro 1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti di cui all'art. 1, sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II del libro V del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salve le disposizioni diverse indicate nella presente legge. 2. I rapporti individuali di lavoro dei dipendenti regionali sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi di lavoro sono stipulati secondo le modalita' e con i criteri di cui al titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni ed i contratti si conformano ai principi di cui all'art. 49, comma 2, del citato decreto legislativo. 3. Salvo che per le materie coperte da riserva di legge, gli accordi sindacali recepiti in decreti dal Presidente della Regione, ai sensi della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 e le norme regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro non regolati dalla presente legge. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva. Le predette disposizioni cessano di avere efficacia dal momento della sottoscrizione del secondo contratto collettivo.