Art. 23.
                       Estensione di normative
    1.  Al  rapporto  di  impiego del personale regionale e di quello
posto  alle  dipendenze degli enti di cui all'art. 1, si applicano le
seguenti  disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e successive modifiche ed integrazioni:
Titolo I:
    art. 7 (gestione delle risorse umane);
Titolo II capo III:
    art. 33 (passaggio diretto);
    art. 33-bis (temporaneo servizio all'estero);
    art. 34 (trasferimento di attivita');
    art. 35 (eccedenze di personale e mobilita' collettiva);
    art. 35-bis (gestione del personale in disponibilita');
    art. 36 (reclutamento personale);
    art.  37  (accesso  dei  cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea);
Titolo IV:
    art.  56  (disciplina  delle mansioni) fermo restando, in caso di
inquadramento  nella  qualifica  superiore, il possesso del titolo di
studio  richiesto dalla normativa vigente per l'accesso alla relativa
qualifica;
    art. 58 (incompatibilita');
    art. 58-bis (codice di comportamento);
    art. 59 (sanzioni disciplinari);
    art. 59-bis (impugnazione delle sanzioni disciplinari);
    art. 61 (pari opportunita');
Titolo VI:
    articoli  68,  68-bis,  69,  69-bis relativi alle controversie di
lavoro, agli accertamenti pregiudiziali, al tentativo obbligatorio di
conciliazione ed al collegio di conciliazione.
    2.  Quanto  previsto al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale
20 agosto  1994,  n.  32 introdotto dall'art. 4 della legge regionale
25 maggio  1995,  n. 46, si applica a domanda da presentarsi entro il
termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente legge, al personale di cui all'art. 79 della legge regionale
6 aprile 1996, n. 16.
    3.  Al  personale  con  il  profilo  professionale  di assistente
sociale del ruolo dei servizi speciali della presidenza della Regione
di  cui  all'art. 18 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, si
applicano  le  disposizioni  di  cui  al decreto del Presidente della
Repubblica  15 gennaio 1987, n. 14 e del decreto del Presidente della
Repubblica 3 agosto 1990, n. 333.
    4.  E'  rimessa  alla contrattazione collettiva la disciplina del
rapporto  di lavoro a tempo parziale. Esso non puo' essere costituito
per profili lavorativi comportanti l'esercizio di funzioni direttive,
ispettive  o  di  coordinamento  di  strutture  comunque denominate o
l'obbligo di resa del conto giudiziale.
    5.  La  contrattazione  collettiva  definisce  la  disciplina del
rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato e ne individua le ipotesi
legali in applicazione ed integrazione della legge 18 aprile 1962, n.
230  e  successive  modifiche  ed integrazioni, salvo in ogni caso il
divieto di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    6.  La  contrattazione  collettiva  definisce  la  disciplina del
lavoro subordinato a distanza (telelavoro) e i criteri di rilevazione
della  prestazione  in  coerenza  ad  esigenze  di  flessibilita' dei
processi  produttivi  lavorativi  ed al fine di soddisfare istanze di
pari opportunita' lavorative.