Art. 23. Estensione di normative 1. Al rapporto di impiego del personale regionale e di quello posto alle dipendenze degli enti di cui all'art. 1, si applicano le seguenti disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni: Titolo I: art. 7 (gestione delle risorse umane); Titolo II capo III: art. 33 (passaggio diretto); art. 33-bis (temporaneo servizio all'estero); art. 34 (trasferimento di attivita'); art. 35 (eccedenze di personale e mobilita' collettiva); art. 35-bis (gestione del personale in disponibilita'); art. 36 (reclutamento personale); art. 37 (accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea); Titolo IV: art. 56 (disciplina delle mansioni) fermo restando, in caso di inquadramento nella qualifica superiore, il possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l'accesso alla relativa qualifica; art. 58 (incompatibilita'); art. 58-bis (codice di comportamento); art. 59 (sanzioni disciplinari); art. 59-bis (impugnazione delle sanzioni disciplinari); art. 61 (pari opportunita'); Titolo VI: articoli 68, 68-bis, 69, 69-bis relativi alle controversie di lavoro, agli accertamenti pregiudiziali, al tentativo obbligatorio di conciliazione ed al collegio di conciliazione. 2. Quanto previsto al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 32 introdotto dall'art. 4 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46, si applica a domanda da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale di cui all'art. 79 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. 3. Al personale con il profilo professionale di assistente sociale del ruolo dei servizi speciali della presidenza della Regione di cui all'art. 18 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333. 4. E' rimessa alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale. Esso non puo' essere costituito per profili lavorativi comportanti l'esercizio di funzioni direttive, ispettive o di coordinamento di strutture comunque denominate o l'obbligo di resa del conto giudiziale. 5. La contrattazione collettiva definisce la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato e ne individua le ipotesi legali in applicazione ed integrazione della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, salvo in ogni caso il divieto di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. 6. La contrattazione collettiva definisce la disciplina del lavoro subordinato a distanza (telelavoro) e i criteri di rilevazione della prestazione in coerenza ad esigenze di flessibilita' dei processi produttivi lavorativi ed al fine di soddisfare istanze di pari opportunita' lavorative.