Art. 24. Contrattazione collettiva 1. La contrattazione collettiva per il personale regionale e per quello dipendente dagli enti di cui all'art. 1, e' articolata su due livelli, regionale e integrativa, a livello di unita' amministrativa periferica. La contrattazione regionale-quadro determina gli ambiti e le unita' contrattuali della contrattazione integrativa in corrispondenza ai collegi per la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale. Essa si svolge sulle materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in conformita' a quanto stabilito nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, rispettivamente per i contratti collettivi nazionali ed integrativi. 2. L'amministrazione regionale e gli enti di cui all'art. 1, costituiscono un unico comparto di contrattazione. Eventuali modificazioni del comparto unico possono essere apportate sulla base di accordi stipulati tra l'agenzia di cui all'art. 23, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 47-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, con decreto del Presidente della Regione, previa intesa con le amministrazioni e gli enti interessati. 3. L'amministrazione regionale e gli enti di cui all'art. 1, osservano gli obblighi assunti con contratti collettivi di cui al presente articolo. Essi vi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.