Art. 24.
                      Contrattazione collettiva
    1.  La contrattazione collettiva per il personale regionale e per
quello  dipendente dagli enti di cui all'art. 1, e' articolata su due
livelli,  regionale e integrativa, a livello di unita' amministrativa
periferica. La contrattazione regionale-quadro determina gli ambiti e
le   unita'   contrattuali   della   contrattazione   integrativa  in
corrispondenza  ai  collegi  per la costituzione delle rappresentanze
unitarie  del  personale.  Essa  si  svolge sulle materie relative al
rapporto  di  lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e
agli  atti  normativi  e  amministrativi,  ai sensi dell'art. 2 della
legge  23 ottobre  1992, n. 421, ed in conformita' a quanto stabilito
nel  titolo  III  del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29,
rispettivamente per i contratti collettivi nazionali ed integrativi.
    2.  L'amministrazione  regionale  e  gli  enti di cui all'art. 1,
costituiscono   un   unico   comparto  di  contrattazione.  Eventuali
modificazioni  del comparto unico possono essere apportate sulla base
di  accordi  stipulati  tra  l'agenzia  di  cui  all'art.  23,  e  le
organizzazioni   sindacali maggiormente   rappresentative   ai  sensi
dell'art.  47-bis  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive  modifiche,  con  decreto  del  Presidente  della Regione,
previa intesa con le amministrazioni e gli enti interessati.
    3.  L'amministrazione  regionale  e  gli  enti di cui all'art. 1,
osservano  gli  obblighi  assunti  con contratti collettivi di cui al
presente  articolo.  Essi  vi  adempiono  nelle  forme  previste  dai
rispettivi ordinamenti.