Art. 25.
                            ARAN Sicilia
    1.  Ai  sensi  del comma 16, dell'art. 50 del decreto legislativo
3 febbraio  1993, n. 29, e' istituita l'agenzia per la rappresentanza
negoziale  della  Regione  Sicilia  (ARAN  Sicilia)  che  rappresenta
legalmente  gli  enti di cui all'art. 1, e che svolge le funzioni e i
compiti  attribuiti all'agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modifiche.
    2.  Gli  enti  sottoposti  al  controllo della Regione e gli enti
locali  possono  avvalersi  dell'assistenza dell'ARAN Sicilia ai fini
della contrattazione integrativa.
    3.  Il comitato direttivo dell'agenzia e' nominato dal Presidente
della Regione previa delibera della giunta regionale ed e' costituito
da  cinque  componenti  scelti secondo i criteri previsti dal comma 7
dell'art.  50,  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato  dall'art.  2  del decreto legislativo 4 novembre 1997, n.
396,  tre  dei  quali  designati  dal  Presidente  della Regione, uno
dall'associazione   nazionale   dei  comuni  d'Italia  (ANCI)  e  uno
dall'unione  regionale  delle  province siciliane (URPS). Essi godono
del  trattamento  economico  previsto  per  i componenti del comitato
direttivo dell'ARAN nazionale. Il Presidente della Regione designa il
Presidente dell'ARAN Sicilia.
    4.  I  componenti del comitato direttivo dell'agenzia sono scelti
tra  esperti  di  riconosciuta  competenza  in  materia  di relazioni
sindacali  e  di  gestione del personale anche estranei alla pubblica
amministrazione. Il comitato direttivo dura in carica quattro anni ed
i  suoi  componenti  possono  essere riconfermati una sola volta. Non
possono  far  parte  del  comitato  persone  che  rivestono incarichi
pubblici  elettivi  o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali  o che ricoprono rapporti di collaborazione o di consulenza
con le predette organizzazioni o con le amministrazioni locali.
    5. Per la sua attivita' l'ARAN Sicilia si avvale:
      a) delle   risorse  derivanti  da  contributi  posti  a  carico
dell'amministrazione  regionale  e  degli  enti  di  cui  all'art. I,
corrisposti  in misura fissa per dipendente in servizio della Regione
e  degli  enti  di  cui  all'art.  1.  La misura annua del contributo
individuale e' concordata tra l'ARAN Sicilia e la giunta regionale ed
e' riferita a ciascun biennio contrattuale;
      b) di  quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e
per  le  altre prestazioni eventualmente richieste poste a carico dei
soggetti che se ne avvalgono.
    6.   La  riscossione  dei  contributi  di  cui  al  comma  5,  e'
effettuata:
      a) per  l'amministrazione regionale attraverso la previsione di
spesa  complessiva da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di
previsione di spesa della presidenza della Regione;
      b) per  gli  enti  pubblici non economici nella definizione dei
bilanci.
    7.  L'ARAN Sicilia ha personalita' giuridica di diritto pubblico.
Ha  autonomia  organizzativa  e  contabile  nei  limiti  del  proprio
bilancio.  Affluiscono  direttamente  al bilancio dell'ARAN Sicilia i
contributi  di  cui  al  comma 5. L'ARAN Sicilia definisce con propri
regolamenti   le   norme  concernenti  l'organizzazione  interna,  il
funzionamento  e la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti
al  controllo  del  Presidente  della  Regione  o dell'assessore alla
presidenza  eventualmente  delegato  da  esercitarsi  entro  quindici
giorni  dal  ricevimento  degli  stessi.  La  gestione finanziaria e'
soggetta  al controllo consuntivo della sezione regionale della Corte
dei conti.
    8.  La  dotazione  organica  iniziale  del  personale  dipendente
dell'ARAN  e'  fissata con decreto dell'assessore alla presidenza. In
relazione alle risorse finanziarie per le spese di personale concesse
dalla  Regione  e  previste  in  un  apposito  capitolo  del bilancio
regionale   e   alle   proprie   autonome  risorse,  l'ARAN  provvede
autonomamente  alla  programmazione  triennale  del  personale e alle
relative collocazioni funzionali.
    9. Alla copertura dei relativi posti si provvede tramite concorso
pubblico  ovvero  mediante  contratto  a tempo determinato di diritto
privato.
    10.   Per   le   posizioni  dirigenziali  e  per  i  rapporti  di
collaborazione   coordinata   e   continuativa  per  professionalita'
particolarmente elevate si provvede tramite selezione diretta.
    11.  Nella  fase di prima applicazione della presente legge ed in
attesa  dell'applicazione degli art. 6 e seguenti l'ARAN Sicilia puo'
avvalersi  di  personale  comandato  proveniente dalla Regione, dagli
enti locali siciliani e dalle universita'.
    12. Per le finalita' del presente art. e' autorizzata la spesa di
lire  400  milioni per l'anno 2000 e di lire 900 milioni per ciascuno
degli anni 2001 e 2002.
    13.  Agli  oneri  di cui al comma 12, si provvede per l'anno 2000
mediante  riduzione di pari importo delle disponibilita' del capitolo
21257, accantonamento codice 1001.
    14. Per gli anni 2001 e 2002 l'onere trova riscontro nel bilancio
pluriennale codice 01.08.02, accantonamento codice 1001.