Art. 25. ARAN Sicilia 1. Ai sensi del comma 16, dell'art. 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' istituita l'agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Sicilia (ARAN Sicilia) che rappresenta legalmente gli enti di cui all'art. 1, e che svolge le funzioni e i compiti attribuiti all'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche. 2. Gli enti sottoposti al controllo della Regione e gli enti locali possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN Sicilia ai fini della contrattazione integrativa. 3. Il comitato direttivo dell'agenzia e' nominato dal Presidente della Regione previa delibera della giunta regionale ed e' costituito da cinque componenti scelti secondo i criteri previsti dal comma 7 dell'art. 50, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, tre dei quali designati dal Presidente della Regione, uno dall'associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e uno dall'unione regionale delle province siciliane (URPS). Essi godono del trattamento economico previsto per i componenti del comitato direttivo dell'ARAN nazionale. Il Presidente della Regione designa il Presidente dell'ARAN Sicilia. 4. I componenti del comitato direttivo dell'agenzia sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale anche estranei alla pubblica amministrazione. Il comitato direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta. Non possono far parte del comitato persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che ricoprono rapporti di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni o con le amministrazioni locali. 5. Per la sua attivita' l'ARAN Sicilia si avvale: a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico dell'amministrazione regionale e degli enti di cui all'art. I, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio della Regione e degli enti di cui all'art. 1. La misura annua del contributo individuale e' concordata tra l'ARAN Sicilia e la giunta regionale ed e' riferita a ciascun biennio contrattuale; b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre prestazioni eventualmente richieste poste a carico dei soggetti che se ne avvalgono. 6. La riscossione dei contributi di cui al comma 5, e' effettuata: a) per l'amministrazione regionale attraverso la previsione di spesa complessiva da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione di spesa della presidenza della Regione; b) per gli enti pubblici non economici nella definizione dei bilanci. 7. L'ARAN Sicilia ha personalita' giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN Sicilia i contributi di cui al comma 5. L'ARAN Sicilia definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del Presidente della Regione o dell'assessore alla presidenza eventualmente delegato da esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria e' soggetta al controllo consuntivo della sezione regionale della Corte dei conti. 8. La dotazione organica iniziale del personale dipendente dell'ARAN e' fissata con decreto dell'assessore alla presidenza. In relazione alle risorse finanziarie per le spese di personale concesse dalla Regione e previste in un apposito capitolo del bilancio regionale e alle proprie autonome risorse, l'ARAN provvede autonomamente alla programmazione triennale del personale e alle relative collocazioni funzionali. 9. Alla copertura dei relativi posti si provvede tramite concorso pubblico ovvero mediante contratto a tempo determinato di diritto privato. 10. Per le posizioni dirigenziali e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per professionalita' particolarmente elevate si provvede tramite selezione diretta. 11. Nella fase di prima applicazione della presente legge ed in attesa dell'applicazione degli art. 6 e seguenti l'ARAN Sicilia puo' avvalersi di personale comandato proveniente dalla Regione, dagli enti locali siciliani e dalle universita'. 12. Per le finalita' del presente art. e' autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 2000 e di lire 900 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. 13. Agli oneri di cui al comma 12, si provvede per l'anno 2000 mediante riduzione di pari importo delle disponibilita' del capitolo 21257, accantonamento codice 1001. 14. Per gli anni 2001 e 2002 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale codice 01.08.02, accantonamento codice 1001.