Art. 26. Rappresentanza unitaria del personale 1. Vengono costituiti organismi di rappresentanza unitaria del personale a norma dell'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396. 2. La contrattazione collettiva regionale si svolge tra l'agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Sicilia (ARAN Sicilia) di cui all'art. 24, e le organizzazioni sindacali ammesse secondo i criteri di cui all'art. 47-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si dara' luogo all'applicazione dell'art. 47-bis, comma 7, e seguenti del decreto di cui al presente comma. 3. Nella fase di prima applicazione della presente legge alla contrattazione del comparto di cui al comma 2 dell'art. 24, partecipano le organizzazioni sindacali dei dipendenti dell'amministrazione regionale, che in tale ambito sono in possesso dei requisiti previsti dell'art. 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396. 4. Il successivo calcolo delle percentuali per l'individuazione della maggiore rappresentativita' del nuovo comparto fara' riferimento ai dati complessivi rilevati al 31 dicembre 2000. Entro il primo trimestre del 2001 si procede alle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale e si provvede a verificare la rappresentativita' delle organizzazioni sindacali in base alle percentuali delle deleghe relative all'anno precedente ed ai voti riportati nelle predette elezioni.