Art. 26.
                Rappresentanza unitaria del personale
    1.  Vengono  costituiti  organismi di rappresentanza unitaria del
personale  a  norma  dell'art.  47 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 4 novembre 1997,
n. 396.
    2. La contrattazione collettiva regionale si svolge tra l'agenzia
per  la rappresentanza negoziale della Regione Sicilia (ARAN Sicilia)
di  cui  all'art. 24, e le organizzazioni sindacali ammesse secondo i
criteri  di  cui  all'art.  47-bis del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29.  Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si
dara'  luogo  all'applicazione  dell'art. 47-bis, comma 7, e seguenti
del decreto di cui al presente comma.
    3.  Nella  fase  di  prima applicazione della presente legge alla
contrattazione   del  comparto  di  cui  al  comma  2  dell'art.  24,
partecipano    le    organizzazioni    sindacali    dei    dipendenti
dell'amministrazione  regionale,  che in tale ambito sono in possesso
dei requisiti previsti dell'art. 8 del decreto legislativo 4 novembre
1997, n. 396.
    4.  Il  successivo calcolo delle percentuali per l'individuazione
della maggiore    rappresentativita'   del   nuovo   comparto   fara'
riferimento  ai  dati complessivi rilevati al 31 dicembre 2000. Entro
il   primo   trimestre  del  2001  si  procede  alle  elezioni  delle
rappresentanze  unitarie  del personale e si provvede a verificare la
rappresentativita'   delle  organizzazioni  sindacali  in  base  alle
percentuali  delle  deleghe  relative  all'anno precedente ed ai voti
riportati nelle predette elezioni.