Art. 27. Indirizzi per la contrattazione collettiva e procedimento contrattuale 1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva regionale sono deliberati dalla giunta regionale, per i dipendenti dell'amministrazione regionale, e da un comitato di settore costituito dai presidenti o legali rappresentanti degli enti di cui all'art. 1, per la contrattazione relativa agli stessi, nell'ipotesi di individuazione di un comparto autonomo a norma del comma 2 dell'art. 24. 2. Al comitato di settore di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, gli indirizzi del comitato di settore vengono sottoposti alla giunta regionale che, entro dieci giorni, puo' esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilita' con le linee di politica economica e finanziaria regionale. 4. L'ARAN Sicilia informa costantemente la giunta regionale ed eventualmente il comitato di settore sullo svolgimento delle trattative. 5. Raggiunta l'ipotesi di accordo, per i dipendenti degli enti di cui al comma 1, l'ARAN Sicilia acquisisce il parere favorevole del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari che ne conseguono a carico del bilancio delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore provvede, con gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, entro cinque giorni dalla richiesta dell'ARAN Sicilia e trasmette il proprio avviso alla giunta regionale che esprime parere, previa acquisizione delle valutazioni della presidenza della Regione, dipartimento regionale del personale e dipartimento regionale della programmazione, sulla congruita' dei costi quantificati e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione. 6. Raggiunta l'ipotesi di accordo contrattuale per i dipendenti regionali, il giorno successivo l'ARAN Sicilia trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla presidenza della Regione, dipartimento regionale del personale e dipartimento regionale della programmazione, per il parere sulla congruita' dei costi quantificati e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione. La presidenza della Regione puo' acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti nominati dal Presidente della Regione di concerto con l'assessore per il bilancio e le finanze. Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla presidenza della Regione. 7. La presidenza della Regione esprime parere entro venti giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali il parere si intende espresso positivamente. L'esito del parere viene sottoposto all'approvazione della giunta regionale che delibera, entro dieci giorni dalla data di trasmissione del parere da parte della presidenza della Regione. Se la giunta regionale delibera favorevolmente, il Presidente dell'ARAN Sicilia sottoscrive definitivamente il contratto collettivo. 8. Se il parere della presidenza della Regione o il parere della giunta regionale di cui al comma 5, non e' favorevole, l'ARAN Sicilia, sentito il Presidente della Regione o il comitato di settore, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini dei pareri di rispettiva competenza, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative. Le iniziative assunte dall'ARAN Sicilia sono comunicate alla giunta regionale e al Presidente della Regione, il quale riferisce all'assemblea regionale siciliana sulla definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione. 9. In ogni caso la procedura per il rilascio dei pareri di cui ai commi 5 e 6, si conclude entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il Presidente dell'ARAN Sicilia sottoscrive definitivamente il contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma 8. 10. Il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti di cui al comma 1, non puo' essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali, secondo le tabelle di equiparazione adottate dai rispettivi organi di amministrazione, verificate dall'organo tutorio ed approvate dal Presidente della Regione su deliberazione della giunta regionale. 11, Per le finalita' del comma 6, e' autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l'anno 2000 e di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. 12. Agli oneri di cui al comma 11, si provvede per l'anno 2000 mediante riduzione di pari importo delle disponibilita' del capitolo 21257, codice 1001. 13. Per gli anni 2001 e 2002 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale codice 01. 08.02 - 1001.