Art. 27.
Indirizzi   per   la   contrattazione   collettiva   e   procedimento
                            contrattuale
    1.  Gli indirizzi per la contrattazione collettiva regionale sono
deliberati    dalla    giunta    regionale,    per    i    dipendenti
dell'amministrazione   regionale,   e   da  un  comitato  di  settore
costituito  dai  presidenti o legali rappresentanti degli enti di cui
all'art.  1, per la contrattazione relativa agli stessi, nell'ipotesi
di  individuazione  di  un  comparto  autonomo  a  norma  del comma 2
dell'art. 24.
    2.  Al  comitato  di  settore  di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni  di  cui  all'art.  46, comma 1, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
    3.  Nell'ipotesi di cui al comma 1, gli indirizzi del comitato di
settore  vengono  sottoposti  alla  giunta regionale che, entro dieci
giorni,  puo'  esprimere  le  sue valutazioni per quanto attiene agli
aspetti  riguardanti  la  compatibilita'  con  le  linee  di politica
economica e finanziaria regionale.
    4.  L'ARAN  Sicilia  informa costantemente la giunta regionale ed
eventualmente   il   comitato  di  settore  sullo  svolgimento  delle
trattative.
    5. Raggiunta l'ipotesi di accordo, per i dipendenti degli enti di
cui  al  comma  1, l'ARAN Sicilia acquisisce il parere favorevole del
comitato  di  settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari
che  ne  conseguono  a  carico  del  bilancio  delle  amministrazioni
interessate.  Il comitato di settore provvede, con gli effetti di cui
al  comma  1 dell'art. 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, entro cinque giorni dalla richiesta dell'ARAN Sicilia e trasmette
il  proprio  avviso  alla giunta regionale che esprime parere, previa
acquisizione   delle  valutazioni  della  presidenza  della  Regione,
dipartimento  regionale  del personale e dipartimento regionale della
programmazione,  sulla congruita' dei costi quantificati e sulla loro
compatibilita' con gli strumenti di programmazione.
    6.  Raggiunta  l'ipotesi di accordo contrattuale per i dipendenti
regionali,   il   giorno   successivo  l'ARAN  Sicilia  trasmette  la
quantificazione dei costi contrattuali alla presidenza della Regione,
dipartimento  regionale  del personale e dipartimento regionale della
programmazione, per il parere sulla congruita' dei costi quantificati
e  sulla  loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione. La
presidenza   della   Regione  puo'  acquisire  a  tal  fine  elementi
istruttori e valutazioni da tre esperti nominati dal Presidente della
Regione di concerto con l'assessore per il bilancio e le finanze. Gli
esperti  sono  nominati  prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa
alla presidenza della Regione.
    7.  La presidenza della Regione esprime parere entro venti giorni
dalla  trasmissione  della  quantificazione  dei  costi contrattuali,
decorsi  i quali il parere si intende espresso positivamente. L'esito
del  parere  viene sottoposto all'approvazione della giunta regionale
che  delibera,  entro  dieci  giorni  dalla  data di trasmissione del
parere  da  parte  della  presidenza  della  Regione.  Se  la  giunta
regionale  delibera  favorevolmente,  il Presidente dell'ARAN Sicilia
sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
    8.  Se il parere della presidenza della Regione o il parere della
giunta  regionale  di  cui  al  comma  5,  non  e' favorevole, l'ARAN
Sicilia,  sentito  il  Presidente  della  Regione  o  il  comitato di
settore,   assume   le   iniziative   necessarie   per   adeguare  la
quantificazione   dei  costi  contrattuali  ai  fini  dei  pareri  di
rispettiva  competenza,  ovvero,  qualora  non  lo ritenga possibile,
convoca  le  organizzazioni  sindacali ai fini della riapertura delle
trattative.  Le  iniziative assunte dall'ARAN Sicilia sono comunicate
alla  giunta  regionale  e  al  Presidente  della  Regione,  il quale
riferisce   all'assemblea   regionale   siciliana   sulla  definitiva
quantificazione   dei   costi   contrattuali,  sulla  loro  copertura
finanziaria   e  sulla  loro  compatibilita'  con  gli  strumenti  di
programmazione.
    9. In ogni caso la procedura per il rilascio dei pareri di cui ai
commi  5  e  6,  si  conclude  entro  quaranta giorni dall'ipotesi di
accordo,  decorsi i quali il Presidente dell'ARAN Sicilia sottoscrive
definitivamente  il  contratto  collettivo,  salvo  che  non si renda
necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma 8.
    10.  Il  trattamento  giuridico  ed economico del personale degli
enti  di cui al comma 1, non puo' essere superiore a quello stabilito
per  i  dipendenti  regionali,  secondo  le  tabelle di equiparazione
adottate   dai   rispettivi  organi  di  amministrazione,  verificate
dall'organo  tutorio  ed  approvate  dal  Presidente della Regione su
deliberazione della giunta regionale.
    11, Per le finalita' del comma 6, e' autorizzata la spesa di lire
60  milioni  per l'anno 2000 e di lire 150 milioni per ciascuno degli
anni 2001 e 2002.
    12.  Agli  oneri  di cui al comma 11, si provvede per l'anno 2000
mediante  riduzione di pari importo delle disponibilita' del capitolo
21257, codice 1001.
    13. Per gli anni 2001 e 2002 l'onere trova riscontro nel bilancio
pluriennale codice 01. 08.02 - 1001.