Art. 28.
   Oneri per la contrattazione, verifica, assegnazione di bilancio
    1.  L'assessore  per  il bilancio e le finanze quantifica l'onere
derivante  dalla  contrattazione  collettiva  regionale  a carico del
bilancio  della  Regione  con  apposita norma da inserire nella legge
finanziaria.  Allo  stesso  modo sono determinati gli eventuali oneri
aggiuntivi  a carico del bilancio della Regione per la contrattazione
integrativa.
    2.  Per  gli  enti  di  cui all'art. 1, gli oneri derivanti dalla
contrattazione  collettiva  sono  determinati a carico dei rispettivi
bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1.
    3.  I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti
la  quantificazione degli oneri nonche' l'indicazione della copertura
complessiva   per   l'intero   periodo   di  validita'  contrattuale,
prevedendo   con  apposite  clausole  la  possibilita'  di  prorogare
l'efficacia   temporale   del   contratto   ovvero   di   sospenderne
l'esecuzione  parziale  o totale in caso di accertata esorbitanza dai
limiti di spesa.
    4.   Per   l'esercizio   in   corso   la  spesa  derivante  dalla
contrattazione  collettiva  regionale grava sul capitolo 21262 "Fondo
destinato  alla contrattazione dello stato giuridico ed economico del
personale dell'amministrazione regionale".
    5.   Il   controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi  della
contrattazione  collettiva  integrativa  con i vincoli di bilancio e'
effettuato  dal  collegio  dei  revisori  dei  conti ovvero, ove tale
organo  non  sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di
controllo interno.