Art. 28. Oneri per la contrattazione, verifica, assegnazione di bilancio 1. L'assessore per il bilancio e le finanze quantifica l'onere derivante dalla contrattazione collettiva regionale a carico del bilancio della Regione con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione per la contrattazione integrativa. 2. Per gli enti di cui all'art. 1, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1. 3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonche' l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validita' contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. 4. Per l'esercizio in corso la spesa derivante dalla contrattazione collettiva regionale grava sul capitolo 21262 "Fondo destinato alla contrattazione dello stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale". 5. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, ove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno.