Art. 3. Potere di organizzazione 1. L'amministrazione regionale assume ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e definisce, anche in coerenza con i principi della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, al fine di assicurare l'attuazione dei seguenti principi: a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita' nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede, sentiti i dirigenti generali, a specifica verifica e ad eventuale revisione; b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi del comma 2; c) collegamento delle attivita' degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; d) garanzia di imparzialita' e di trasparenza dell'azione amministrativa anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione dei cittadini e l'attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilita' complessiva dello stesso; e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell'Unione europea. 2. Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro. 3. I servizi di controllo interno di gestione, stabiliti dall'art. 61 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono istituiti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Essi verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati al comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione. 4. Nella Regione siciliana trovano attuazione gli articoli 1, 2, 5 e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione emana i relativi regolamenti attuativi.