Art. 3.
                      Potere di organizzazione
    1.   L'amministrazione   regionale   assume  ogni  determinazione
organizzativa  al  fine  di  assicurare  la  rispondenza  al pubblico
interesse  dell'azione  amministrativa e definisce, anche in coerenza
con  i  principi  della  legge  regionale 7 settembre 1998, n. 23, le
linee  fondamentali  di  organizzazione  degli  uffici,  al  fine  di
assicurare l'attuazione dei seguenti principi:
      a) funzionalita'   rispetto   ai  compiti  e  ai  programmi  di
attivita'  nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia
ed economicita'. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della
definizione   dei   programmi  operativi  e  dell'assegnazione  delle
risorse,  si  procede,  sentiti  i  dirigenti  generali,  a specifica
verifica e ad eventuale revisione;
      b) ampia   flessibilita',   garantendo  adeguati  margini  alle
determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi del comma
2;
      c) collegamento  delle  attivita'  degli uffici, adeguandosi al
dovere  di  comunicazione  interna  ed  esterna,  ed interconnessione
mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
      d) garanzia  di  imparzialita'  e  di  trasparenza  dell'azione
amministrativa  anche  attraverso l'istituzione di apposite strutture
per  l'informazione  dei  cittadini  e  l'attribuzione  ad  un  unico
ufficio,  per ciascun procedimento, della responsabilita' complessiva
dello stesso;
      e) armonizzazione  degli  orari di servizio e di apertura degli
uffici   con   le   esigenze   dell'utenza  e  con  gli  orari  delle
amministrazioni pubbliche dei paesi dell'Unione europea.
    2.  Le  determinazioni  per  l'organizzazione  degli  uffici e le
misure  inerenti  alla  gestione  dei rapporti di lavoro sono assunte
dagli  organi  preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del
privato datore di lavoro.
    3.   I  servizi  di  controllo  interno  di  gestione,  stabiliti
dall'art.  61  della  legge  regionale  27 aprile  1999,  n. 10, sono
istituiti  entro  trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.   Essi   verificano   periodicamente   la   rispondenza  delle
determinazioni  organizzative  ai principi indicati al comma 1, anche
al  fine di proporre l'adozione di interventi correttivi e di fornire
elementi  per  l'adozione  delle  misure  previste  nei confronti dei
responsabili della gestione.
    4.  Nella Regione siciliana trovano attuazione gli articoli 1, 2,
5  e  6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Entro novanta
giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente legge il Presidente
della Regione emana i relativi regolamenti attuativi.