Art. 31. Ripartizione delle competenze tra Regione ed enti locali 1. In armonia con il principio di sussidiarieta' e con i principi enunciati dall'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale sono conferite agli enti locali. 2. Restano riservati alla Regione le funzioni, i compiti e gli adempimenti di natura istituzionale esercitati nell'interesse della Regione e del suo funzionamento come ente territoriale previsto dalla costituzione, le funzioni, i compiti e gli adempimenti di natura istituzionale concernenti i rapporti internazionali ed i rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le altre regioni e gli enti locali. Restano altresi' riservati alla Regione in quanto richiedenti l'esercizio unitario a livello regionale: a) le funzioni ed i compiti amministrativi per la realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche di interesse regionale; b) le funzioni ed i compiti di rilievo regionale per la difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente; c) le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di sanita'; d) le funzioni ed i compiti amministrativi riguardanti i programmi comunitari; e) le funzioni di promozione e sviluppo dei settori economici e produttivi, nonche' del lavoro; f) le funzioni ed i compiti in materia di protezione civile; g) le funzioni ed i compiti in materia di iniziative culturali e turistiche di interesse regionale; h) le funzioni ed i compiti relativi al corpo forestale regionale; i) le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di beni culturali ed ambientali, pubblica istruzione ed assistenza universitaria; l) le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di formazione professionale ad eccezione dell'organizzazione e gestione dei corsi formativi; m) le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di motorizzazione civile e di trasporti di interesse regionale; n) le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di urbanistica, costruzioni in cemento armato ed edilizia in zone sismiche. 3. Con apposita legge regionale vengono individuate le funzioni ed i compiti di cui al comma 2, che possono essere delegate agli enti locali.