Art. 31.
      Ripartizione delle competenze tra Regione ed enti locali
    1. In armonia con il principio di sussidiarieta' e con i principi
enunciati  dall'art.  4  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, tutte le
funzioni  amministrative  che  non  richiedono l'unitario esercizio a
livello regionale sono conferite agli enti locali.
    2.  Restano  riservati  alla Regione le funzioni, i compiti e gli
adempimenti  di  natura istituzionale esercitati nell'interesse della
Regione e del suo funzionamento come ente territoriale previsto dalla
costituzione,  le  funzioni,  i  compiti  e gli adempimenti di natura
istituzionale concernenti i rapporti internazionali ed i rapporti con
l'Unione  europea,  lo  Stato,  le  altre  regioni e gli enti locali.
Restano   altresi'  riservati  alla  Regione  in  quanto  richiedenti
l'esercizio unitario a livello regionale:
      a) le funzioni ed i compiti amministrativi per la realizzazione
di infrastrutture ed opere pubbliche di interesse regionale;
      b) le  funzioni ed i compiti di rilievo regionale per la difesa
del suolo, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente;
      c) le  funzioni  ed  i  compiti  amministrativi  in  materia di
sanita';
      d) le  funzioni  ed  i  compiti  amministrativi  riguardanti  i
programmi comunitari;
      e) le funzioni di promozione e sviluppo dei settori economici e
produttivi, nonche' del lavoro;
      f) le funzioni ed i compiti in materia di protezione civile;
      g) le  funzioni ed i compiti in materia di iniziative culturali
e turistiche di interesse regionale;
      h) le  funzioni  ed  i  compiti  relativi  al  corpo  forestale
regionale;
      i) le  funzioni  ed i compiti amministrativi in materia di beni
culturali   ed   ambientali,   pubblica   istruzione   ed  assistenza
universitaria;
      l) le  funzioni  ed  i  compiti  amministrativi  in  materia di
formazione  professionale ad eccezione dell'organizzazione e gestione
dei corsi formativi;
      m) le  funzioni  ed  i  compiti  amministrativi  in  materia di
motorizzazione civile e di trasporti di interesse regionale;
      n) le  funzioni  ed  i  compiti  amministrativi  in  materia di
urbanistica,  costruzioni  in  cemento  armato  ed  edilizia  in zone
sismiche.
    3.  Con  apposita legge regionale vengono individuate le funzioni
ed i compiti di cui al comma 2, che possono essere delegate agli enti
locali.