Art. 32.
   Partecipazione degli enti locali ai processi di programmazione
    1.  I  comuni  e le province hanno, nell'ambito della legge, ogni
piu'  ampia  facolta'  di assumere iniziative per qualsiasi questione
che non esuli dalla loro competenza o che non sia attribuita ad altra
autorita'.
    2. Ai comuni e alle province sono affidate competenze complete ed
integrali.  Possono  essere  messe  in  causa  o limitate ad un'altra
autorita' solamente nell'ambito della legge.
    3.  I  comuni  e  le  province  esercitano  le  funzioni  ad essi
attribuite armonizzandole alle condizioni locali.
    4.  Le  comunita'  locali  sono  consultate  in tempo utile ed in
maniera  opportuna  nel  corso  dei  processi  di programmazione e di
formazione  delle  decisioni per tutte le questioni che le riguardano
direttamente.  La  legge  regionale  di  cui al comma 3 dell'art. 31,
stabilisce  altresi'  forme  e  modi  della partecipazione degli enti
locali  alla  formazione  dei piani e dei programmi regionali e negli
altri provvedimenti della Regione.
    5.  La  Regione  ai sensi dell'art. 117, primo e secondo comma, e
dell'art.  118, primo comma della Costituzione, organizza l'esercizio
delle  funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e
le  province.  Gli  enti  non  economici  sottoposti  al  controllo e
vigilanza  della Regione sono espressione a livello locale dei comuni
e  delle  province  e  concorrono  all'esercizio associato delle loro
funzioni.