Art. 32. Partecipazione degli enti locali ai processi di programmazione 1. I comuni e le province hanno, nell'ambito della legge, ogni piu' ampia facolta' di assumere iniziative per qualsiasi questione che non esuli dalla loro competenza o che non sia attribuita ad altra autorita'. 2. Ai comuni e alle province sono affidate competenze complete ed integrali. Possono essere messe in causa o limitate ad un'altra autorita' solamente nell'ambito della legge. 3. I comuni e le province esercitano le funzioni ad essi attribuite armonizzandole alle condizioni locali. 4. Le comunita' locali sono consultate in tempo utile ed in maniera opportuna nel corso dei processi di programmazione e di formazione delle decisioni per tutte le questioni che le riguardano direttamente. La legge regionale di cui al comma 3 dell'art. 31, stabilisce altresi' forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e dei programmi regionali e negli altri provvedimenti della Regione. 5. La Regione ai sensi dell'art. 117, primo e secondo comma, e dell'art. 118, primo comma della Costituzione, organizza l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province. Gli enti non economici sottoposti al controllo e vigilanza della Regione sono espressione a livello locale dei comuni e delle province e concorrono all'esercizio associato delle loro funzioni.