Art. 33. Funzioni e compiti amministrativi della provincia regionale 1. La provincia regionale, oltre a quanto gia' specificamente previsto dalle leggi regionali, esercita le funzioni ed i compiti amministrativi di interesse provinciale qualora riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, salvo quanto espressamente attribuito dalla legge regionale ad altri soggetti pubblici. 2. Restano ferme, per quanto attiene alla programmazione economico-sociale ed alla pianificazione territoriale, le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni.