Art. 33.
     Funzioni e compiti amministrativi della provincia regionale
    1.  La  provincia  regionale,  oltre a quanto gia' specificamente
previsto  dalle  leggi  regionali,  esercita le funzioni ed i compiti
amministrativi di interesse provinciale qualora riguardino vaste zone
intercomunali   o   l'intero  territorio  provinciale,  salvo  quanto
espressamente  attribuito  dalla  legge  regionale  ad altri soggetti
pubblici.
    2.   Restano   ferme,  per  quanto  attiene  alla  programmazione
economico-sociale    ed    alla   pianificazione   territoriale,   le
disposizioni  di  cui  agli  articoli  9,  10,  11  e  12 della legge
regionale 6 marzo 1986, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni.