Art. 34. Funzioni e compiti amministrativi del comune 1. Spettano al comune tutte le funzioni ed i compiti amministrativi che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territono e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito dalla legge regionale ad altri soggetti pubblici. 2. Sono trasferite ai comuni, secondo le modalita' ed i tempi previsti dall'art. 31, tutte le funzioni ed i compiti amministrativi finora esercitati dalla Regione non ricompresi nel comma 2 dell'art. 31 e nell'art. 33. 3. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri comuni e con la provincia. 4. Per l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e tecniche trasferite, i comuni e le province utilizzano, nel rispetto dei relativi profili professionali, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato gia' assunto in esecuzione di specifiche disposizioni legislative regionali per le esigenze riconnesse alle articolate attivita' delegate. 5. Nei comuni, nelle province e negli enti locali trova applicazione il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, con la seguente modifica dell'ultimo comma del punto 2 della lettera a) dell'art. 10: "Sono inoltre ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore ad anni tre".