Art. 34.
            Funzioni e compiti amministrativi del comune
    1.   Spettano   al   comune   tutte  le  funzioni  ed  i  compiti
amministrativi   che  riguardano  la  popolazione  ed  il  territorio
comunale  precipuamente  nei  settori  organici  dei servizi sociali,
dell'assetto   ed   utilizzazione  del  territono  e  dello  sviluppo
economico,   salvo   quanto   espressamente  attribuito  dalla  legge
regionale ad altri soggetti pubblici.
    2.  Sono  trasferite  ai  comuni, secondo le modalita' ed i tempi
previsti  dall'art. 31, tutte le funzioni ed i compiti amministrativi
finora  esercitati dalla Regione non ricompresi nel comma 2 dell'art.
31 e nell'art. 33.
    3.   Il   comune,   per  l'esercizio  delle  funzioni  in  ambiti
territoriali adeguati, attua forme di decentramento e di cooperazione
con altri comuni e con la provincia.
    4. Per l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e tecniche
trasferite,  i  comuni  e  le  province  utilizzano, nel rispetto dei
relativi profili professionali, il personale con rapporto di lavoro a
tempo   indeterminato   gia'  assunto  in  esecuzione  di  specifiche
disposizioni  legislative  regionali  per le esigenze riconnesse alle
articolate attivita' delegate.
    5.   Nei  comuni,  nelle  province  e  negli  enti  locali  trova
applicazione  il  decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, con la
seguente  modifica  dell'ultimo  comma  del  punto 2 della lettera a)
dell'art.  10:  "Sono  inoltre  ammessi  coloro  che  hanno ricoperto
incarichi  dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per
un periodo non inferiore ad anni tre".