Art. 35.
                      Regolamenti di esecuzione
    1. Con regolamenti da emanarsi entro centoventi giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge vengono individuati i
procedimenti di competenza rispettivamente delle province regionali e
dei comuni.
    2.  Ferma  restando  l'osservanza  dei principi di cui al comma 3
dell'art.  4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ciascun regolamento e'
emanato nel rispetto dei seguenti criteri:
      a) inserimento   dei  procedimenti  facenti  capo  alla  stessa
materia  e  contestuale  specificazione  della struttura regionale da
sopprimere o ridurre perche' interessata dal conferimento;
      b) previsione  che  gli  enti  locali  provvedano direttamente,
nelle  materie  ad essi trasferite, alla concessione ed erogazione di
servizi,   sovvenzioni,  contributi,  ausili  finanziari  o  vantaggi
economici di qualunque genere.
    3.  Ciascuno dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2, disciplina le
seguenti materie:
      a) trasferimento  di  personale,  mantenendo  la  qualifica  di
provenienza;
      b) patrimonio da trasferire;
      c) risorse finanziarie da trasferire.
    4.  A  seguito  dell'entrata in vigore di ciascun regolamento, si
procede alle conseguenti variazioni di bilancio al fine di consentire
l'effettivo  esercizio delle funzioni disciplinate con il regolamento
stesso.  Nelle  more  della  definizione, per ciascuna materia, degli
adempimenti  di cui al presente art., le relative funzioni continuano
ad essere esercitate dalla Regione.