Art. 35. Regolamenti di esecuzione 1. Con regolamenti da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono individuati i procedimenti di competenza rispettivamente delle province regionali e dei comuni. 2. Ferma restando l'osservanza dei principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ciascun regolamento e' emanato nel rispetto dei seguenti criteri: a) inserimento dei procedimenti facenti capo alla stessa materia e contestuale specificazione della struttura regionale da sopprimere o ridurre perche' interessata dal conferimento; b) previsione che gli enti locali provvedano direttamente, nelle materie ad essi trasferite, alla concessione ed erogazione di servizi, sovvenzioni, contributi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere. 3. Ciascuno dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2, disciplina le seguenti materie: a) trasferimento di personale, mantenendo la qualifica di provenienza; b) patrimonio da trasferire; c) risorse finanziarie da trasferire. 4. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun regolamento, si procede alle conseguenti variazioni di bilancio al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni disciplinate con il regolamento stesso. Nelle more della definizione, per ciascuna materia, degli adempimenti di cui al presente art., le relative funzioni continuano ad essere esercitate dalla Regione.