Art. 36.
                           Sportello unico
    1.  I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti la
realizzazione,  l'ampliamento,  la  cessazione,  la riattivazione, la
localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi di beni e
servizi,  ivi  incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni
edilizie.
    2.  Ogni  comune esercita, singolarmente o in forma associata, le
funzioni  di  cui  al comma 1, assicurando che un'unica struttura sia
responsabile   dell'intero   procedimento.  Presso  la  struttura  e'
istituito  uno  sportello unico al fine di garantire agli interessati
l'accesso,  anche  in via telematica, al proprio archivio informatico
contenente  i  dati  concernenti  le  domande  di autorizzazione e il
relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure
autorizzatorie,  nonche'  tutte le informazioni disponibili a livello
regionale,  ivi comprese quelle concernenti le attivita' promozionali
che devono essere fornite in modo coordinato.
    3.  I  comuni per la realizzazione dello sportello unico o per lo
svolgimento  di  atti  istruttori  del procedimento possono stipulare
convenzioni  con  le  camere  di  commercio, industria, artigianato e
agricoltura, con i consorzi per le aree di sviluppo industriale o con
altre   amministrazioni   pubbliche.   Ove   siano   stipulati  patti
territoriali  o  contratti  d'area,  l'accordo  tra  gli  enti locali
coinvolti  deve  prevedere  che la gestione dello sportello unico sia
attribuita   al  soggetto  pubblico  responsabile  del  patto  o  del
contratto.
    4.  Per  quanto  non disposto dalla presente legge, si applica in
quanto  compatibile  la  disciplina  di  cui  al  capo IV del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.