Art. 36. Sportello unico 1. I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie. 2. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, le funzioni di cui al comma 1, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento. Presso la struttura e' istituito uno sportello unico al fine di garantire agli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonche' tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attivita' promozionali che devono essere fornite in modo coordinato. 3. I comuni per la realizzazione dello sportello unico o per lo svolgimento di atti istruttori del procedimento possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con i consorzi per le aree di sviluppo industriale o con altre amministrazioni pubbliche. Ove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti deve prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto. 4. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applica in quanto compatibile la disciplina di cui al capo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.