Art. 37. Procedimento amministrativo 1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attivita' produttive di beni e servizi e' unico. Esso e' disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, ed eventuali successive modificazioni, che trova integrale applicazione con le integrazioni predisposte dalla presente legge. 2. La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'assessore regionale per l'industria e l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, delibera i criteri generali e gli ambiti territoriali entro cui i comuni devono attenersi nell'individuazione delle aree. 3. I comuni nell'individuazione delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ai sensi dell'art. 2 del suddetto decreto, sono tenuti a rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, dei piani territoriali sovracomunali e dei piani regolatori dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, se vigenti. 4. Ove, secondo quanto stabilito dalla medesima disposizione, sia necessario approvare una variante, si applica la vigente legislazione regionale in materia. L'approvazione della variante da parte dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente avviene entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di presentazione della variante all'amministrazione regionale. Ove l'assessorato non si pronunci entro i quarantacinque giorni la variante si intende approvata. Il decorso del termine puo' essere sospeso una sola volta in presenza di una richiesta di chiarimenti da parte dell'assessorato. La sospensione non puo' in nessun caso superare i quindici giorni, trascorsi i quali il termine riprende a decorrere. 5. I comuni sprovvisti di piano regolatore generale devono conformarsi alle previsioni dello schema di massima del piano regolatore generale di cui al comma 7, dell'art. 3, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15. 6. Alla conferenza di servizi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, partecipa un rappresentante dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Acquisito il consenso dell'assessorato in sede di conferenza, sulla proposta di variante si pronuncia in via definitiva il consiglio comunale.