Art. 37.
                     Procedimento amministrativo
    1.  Il  procedimento  amministrativo in materia di autorizzazione
all'insediamento  di attivita' produttive di beni e servizi e' unico.
Esso  e'  disciplinato  dal  decreto  del Presidente della Repubblica
20 ottobre  1998,  n. 447, ed eventuali successive modificazioni, che
trova  integrale  applicazione  con le integrazioni predisposte dalla
presente legge.
    2.  La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per
il territorio e l'ambiente, di concerto con l'assessore regionale per
l'industria   e   l'assessore   regionale  per  la  cooperazione,  il
commercio,  l'artigianato  e  la pesca, delibera i criteri generali e
gli   ambiti   territoriali  entro  cui  i  comuni  devono  attenersi
nell'individuazione delle aree.
    3.  I  comuni  nell'individuazione  delle  aree  da  destinare  a
insediamenti  produttivi,  ai sensi dell'art. 2 del suddetto decreto,
sono  tenuti a rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali, dei piani territoriali sovracomunali e dei piani regolatori
dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, se vigenti.
    4. Ove, secondo quanto stabilito dalla medesima disposizione, sia
necessario approvare una variante, si applica la vigente legislazione
regionale   in   materia.  L'approvazione  della  variante  da  parte
dell'assessorato  regionale  del  territorio  e dell'ambiente avviene
entro  il  termine  perentorio di quarantacinque giorni dalla data di
presentazione   della  variante  all'amministrazione  regionale.  Ove
l'assessorato  non  si  pronunci  entro  i  quarantacinque  giorni la
variante  si  intende  approvata.  Il decorso del termine puo' essere
sospeso una sola volta in presenza di una richiesta di chiarimenti da
parte  dell'assessorato.  La  sospensione  non  puo'  in  nessun caso
superare  i  quindici giorni, trascorsi i quali il termine riprende a
decorrere.
    5.  I  comuni  sprovvisti  di  piano  regolatore  generale devono
conformarsi  alle  previsioni  dello  schema  di  massima  del  piano
regolatore  generale  di  cui  al  comma  7, dell'art. 3, della legge
regionale 30 aprile 1991, n. 15.
    6.  Alla  conferenza di servizi di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  20 ottobre  1998, n. 447, partecipa un
rappresentante    dell'assessorato   regionale   del   territorio   e
dell'ambiente.  Acquisito  il  consenso  dell'assessorato  in sede di
conferenza, sulla proposta di variante si pronuncia in via definitiva
il consiglio comunale.