Art. 38.
  Modifiche all'art. 2 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14
    1.  Al comma 2 dell'art. 2, della legge regionale 31 agosto 1998,
n.  14,  dopo  le  parole  "di  protezione  civile"  sono aggiunte le
seguenti:  "per  tal  fine  puo' essere comandato, presso il predetto
ufficio personale degli enti locali".
    2.  Per le finalita' deI presente art. e' autorizzata la spesa di
lire  200  milioni per l'anno 2000 e di lire 500 milioni per ciascuno
degli anni 2001 e 2002.
    3.  Agli  oneri  di  cui  al comma 2, si provvede per l'anno 2000
mediante  riduzione di pari importo delle disponibilita' del capitolo
21257, accantonamento codice 1001.
    4.  Per gli anni 2001 e 2002 l'onere trova riscontro nel bilancio
pluriennale codice 01.08.02, accantonamento codice 1001.
    5.  All'art.  2  della  legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, e'
aggiunto il seguente comma: "2-bis, Il Presidente della Regione, o in
caso  di  attribuzione di delega l'assessore delegato alla protezione
civile,  dispone direttamente il trasferimento di personale regionale
per   le   necessita'  derivanti  dall'esercizio  delle  attribuzioni
dell'ufficio regionale di protezione civile".
    6.  Al  comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 31 agosto 1998,
n.  14,  le parole: "Nell'imminenza del verificarsi", sono sostituite
con le seguenti: "Nell'imminenza o al verificarsi".
    7.  Al medesimo comma 3 dell'art. 2 della suddetta legge, dopo le
parole "della crisi con personale" e' cassata la parola "tecnico".