Art. 38. Modifiche all'art. 2 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 1. Al comma 2 dell'art. 2, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, dopo le parole "di protezione civile" sono aggiunte le seguenti: "per tal fine puo' essere comandato, presso il predetto ufficio personale degli enti locali". 2. Per le finalita' deI presente art. e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2000 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. 3. Agli oneri di cui al comma 2, si provvede per l'anno 2000 mediante riduzione di pari importo delle disponibilita' del capitolo 21257, accantonamento codice 1001. 4. Per gli anni 2001 e 2002 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale codice 01.08.02, accantonamento codice 1001. 5. All'art. 2 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, e' aggiunto il seguente comma: "2-bis, Il Presidente della Regione, o in caso di attribuzione di delega l'assessore delegato alla protezione civile, dispone direttamente il trasferimento di personale regionale per le necessita' derivanti dall'esercizio delle attribuzioni dell'ufficio regionale di protezione civile". 6. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, le parole: "Nell'imminenza del verificarsi", sono sostituite con le seguenti: "Nell'imminenza o al verificarsi". 7. Al medesimo comma 3 dell'art. 2 della suddetta legge, dopo le parole "della crisi con personale" e' cassata la parola "tecnico".