Art. 39. Blocco dei pensionamenti anticipati 1. Nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 e' sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianita'. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianita' di servizio utile ivi prevista o che tale anzianita' maturino entro la predetta data, nonche' l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73. Per i dipendenti regionali genitori di disabili gravi continua ad applicarsi l'attuale normativa in materia di pensionamento dei dipendenti regionali. 2. Al fine di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, in deroga a quanto disposto dal comma 1, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, hanno diritto a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del quarantacinque per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993. 3. Nella suddetta percentuale sono ricompresi i dipendenti cessati anticipatamente dal servizio a partire dal 1994 in presenza dei medesimi requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, ad eccezione di coloro che vantano comunque trentacinque anni di servizio utile ai fini pensionistici, nonche' dei soggetti portatori di handicap cui e' stata riconosciuta la situazione di gravita', ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 4. La domanda per accedere al pensionamento di cui al comma 2, va presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Ove le domande di pensionamento superino la percentuale di cui al comma 2, al beneficio sono ammessi i dipendenti con la maggiore anzianita' contributiva. A parita', sono preferiti i dipendenti maggiori per eta'. Qualora per una o piu' qualifiche vengano presentate domande di pensionamento per un numero di dipendenti inferiore rispetto alla percentuale stabilita, la differenza viene ripartita tra i dipendenti delle altre qualifiche in proporzione alla maggiore consistenza numerica delle stesse. In ogni caso in nessuna qualifica la percentuale di pensionamento puo' superare il cinquanta per cento. Per i soggetti con ricongiungimento di carriera in corso e' data la possibilita' di presentare domanda di pensionamento anche con riserva, con verifica dei requisiti all'atto del pensionamento. Sono fatti salvi gli effetti delle domande di pensionamento del personale docente degli istituti regionali d'arte presentate alla data di pubblicazione della presente legge, ai quali si applicano i benefici di cui al comma 2. 6. A far data dal 1o gennaio 2004 il sistema pensionistico regionale si adegua ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti. 7. I trattamenti provvisori di quiescenza vengono riliquidati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza far luogo a corresponsione di arretrati. 8. Il collocamento a riposo di cui al presente art. e' disposto a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto. 9. Le disposizioni di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, si applicano al personale degli enti locali inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dei predetti enti, ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39.