Art. 39.
                 Blocco dei pensionamenti anticipati
    1.  Nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e
comunque  non  oltre  il  31 dicembre  2003 e' sospesa l'applicazione
delle  norme  che  consentono  pensionamenti  di anzianita'. E' fatta
salva  l'applicazione  dell'art.  3 della legge regionale 23 febbraio
1962,  n.  2,  per  i dipendenti che abbiano maturato l'anzianita' di
servizio  utile  ivi prevista o che tale anzianita' maturino entro la
predetta  data,  nonche'  l'applicazione  dell'art.  18  della  legge
regionale  3 maggio  1979, n. 73. Per i dipendenti regionali genitori
di  disabili  gravi  continua  ad  applicarsi  l'attuale normativa in
materia di pensionamento dei dipendenti regionali.
    2.  Al  fine  di  creare  condizioni  favorevoli  all'avvio della
riforma  burocratica  e  al  completo  decentramento  di funzioni, in
deroga  a  quanto  disposto  dal  comma  1, i dipendenti regionali in
possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.  2  della legge regionale
23 febbraio  1962,  n.  2,  hanno  diritto  a conseguire l'anticipato
collocamento  a  riposo  entro il limite del quarantacinque per cento
dei  dipendenti  in  servizio,  in ciascuna qualifica, al 31 dicembre
1993.
    3.  Nella  suddetta  percentuale  sono  ricompresi  i  dipendenti
cessati  anticipatamente  dal servizio a partire dal 1994 in presenza
dei  medesimi  requisiti  di  cui  all'art.  2  della legge regionale
23 febbraio  1962,  n. 2, ad eccezione di coloro che vantano comunque
trentacinque  anni  di  servizio utile ai fini pensionistici, nonche'
dei  soggetti  portatori  di  handicap  cui  e' stata riconosciuta la
situazione  di  gravita',  ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104.
    4. La domanda per accedere al pensionamento di cui al comma 2, va
presentata  nel  termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
    5. Ove le domande di pensionamento superino la percentuale di cui
al  comma  2,  al beneficio sono ammessi i dipendenti con la maggiore
anzianita'    contributiva.    A    parita',    sono    preferiti   i
dipendenti maggiori  per  eta'.  Qualora  per  una  o piu' qualifiche
vengano   presentate  domande  di  pensionamento  per  un  numero  di
dipendenti   inferiore   rispetto   alla  percentuale  stabilita,  la
differenza viene ripartita tra i dipendenti delle altre qualifiche in
proporzione  alla maggiore consistenza numerica delle stesse. In ogni
caso  in  nessuna  qualifica  la  percentuale  di  pensionamento puo'
superare  il cinquanta per cento. Per i soggetti con ricongiungimento
di carriera in corso e' data la possibilita' di presentare domanda di
pensionamento  anche con riserva, con verifica dei requisiti all'atto
del  pensionamento.  Sono  fatti  salvi  gli effetti delle domande di
pensionamento  del  personale docente degli istituti regionali d'arte
presentate  alla data di pubblicazione della presente legge, ai quali
si applicano i benefici di cui al comma 2.
    6.  A  far  data  dal  1o gennaio  2004  il sistema pensionistico
regionale   si   adegua   ai   principi   fondamentali   del  sistema
pensionistico  vigente  per  i  dipendenti dello Stato, facendo salvi
comunque i diritti quesiti.
    7.  I  trattamenti provvisori di quiescenza vengono riliquidati a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza
far luogo a corresponsione di arretrati.
    8. Il collocamento a riposo di cui al presente art. e' disposto a
partire  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge per
contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.
    9.  Le disposizioni di cui all'art. 41 del decreto del Presidente
della  Repubblica  25 giugno  1983, n. 347, si applicano al personale
degli  enti  locali  inquadrato  anche  in soprannumero nei ruoli dei
predetti enti, ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39.